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Agcm 26.06.2007    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Agcm: il registro italiano internet e' ingannevole. Condannato

Provvedimento

IP12 - REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD

tipo

Chiusura istruttoria

numero

16766

data

26/04/2007

PUBBLICAZIONE

Bollettino n.

17/2007

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REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD - Ingannevole

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IP12 - REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD

Provvedimento n. 16766

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2007;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO l’articolo 26, commi 10 e 12, del Decreto citato;

VISTO in particolare l’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005, con la quale l’Autorità ha deliberato la sospensione provvisoria di quattro messaggi pubblicitari diffusi nella prima metà del mese di giugno 2005, attraverso il servizio postale, dalla società DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di seguito DAD), consistenti in altrettanti moduli d’ordine per l’inserimento dei dati relativi alle società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”;

VISTE le segnalazioni, rispettivamente, del 14 giugno 2006, del 3 luglio 2006, successivamente integrata in data 14 luglio 2006, del 17 luglio 2006, del 25 luglio 2006, del 1° agosto 2006, del 31 agosto 2006, successivamente integrata in data 11 settembre 2006, del 6 settembre 2006, dell’11 settembre 2006, del 18 settembre 2006, del 21 settembre 2006 e del 5 ottobre 2006, successivamente integrata in data 19 ottobre 2006, pervenute da due enti pubblici, un’associazione e da otto imprese, aventi ad oggetto moduli per l’aggiornamento dei dati su internet denominati “Registrazione Internet Italia”;

VISTA la propria delibera del 24 ottobre 2006, n. 16098, con la quale l’Autorità ha contestato alla società DAD la violazione di cui all’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per non aver ottemperato alla citata delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL FATTO

1. Con provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, l’Autorità ha deliberato la sospensione provvisoria, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03, di quattro messaggi pubblicitari diffusi dalla società tedesca DAD, avente sede ad Amburgo, attraverso il servizio postale, nella prima metà del mese di giugno 2005, in varie province italiane, e consistenti in altrettanti moduli d’ordine per l’inserimento dei dati relativi alle società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”.

2. I suddetti moduli d’ordine recavano, in alto, l’intestazione “Registro italiano in Internet per le imprese”, seguita dalla dicitura “Registrazione del sito Internet” e da un riquadro contenente la denominazione sociale e la sede dell’impresa destinataria. Accanto a tale riquadro, era posto un campo da compilare con l’indicazione del nome della ditta e della sede, preceduto dall’avvertenza “Spazio per le correzioni ed ulteriori informazioni relative al numero di telefono e fax”. Seguiva, quindi, la richiesta di “rinviare il modulo con i Vostri dati attuali nella busta di risposta allegata o per fax al registro italiano in Internet. Il registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali”.

I messaggi, inoltre, avvisavano della possibilità di indicare fino a 3 parole chiave per la ricerca, nell’ambito del settore di attività, della ditta che rinviava il modulo compilato. Nei moduli, vi era poi l’indicazione di due dati, inseriti già dalla società mittente, relativi all’indirizzo internet e al settore in cui la ditta ricevente operava, dati che quest’ultima poteva correggere o modificare ai fini dell’inserzione nel suddetto registro.

3. Nel predetto provvedimento, l’Autorità ha ritenuto che “i messaggi segnalati appaiono, ad una prima delibazione, idonei a indurre in errore i destinatari relativamente ad elementi essenziali per la propria valutazione di adesione, quali le caratteristiche stesse dell’iniziativa e l’esatta identità del soggetto autore, in quanto, attraverso la terminologia utilizzata, con riguardo al “Registro Italiano in internet” in cui le imprese stesse possono chiedere l’inserimento, e in assenza di adeguate avvertenze in senso contrario, possono ingenerare il convincimento che non vi sia distinzione fra il registro tenuto dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il registro cui fanno riferimento i moduli inviati dalla DAD”.

4. Alla luce di tali considerazioni, e della circostanza che dall’esame degli atti del procedimento, emergevano elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che i messaggi segnalati continuassero ad essere diffusi nelle more del procedimento di merito, l’Autorità ha deliberato la sospensione provvisoria dei suindicati messaggi pubblicitari, diffusi dalla società DAD, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.

5. Con successive richieste di intervento pervenute rispettivamente in data 14 giugno 2006, 3 luglio 2006, successivamente integrata in data 14 luglio 2006, 17 luglio 2006, 25 luglio 2006, 1 agosto 2006, 31 agosto 2006, successivamente integrata in data 11 settembre 2006, 6 settembre 2006, 11 settembre 2006, 18 settembre 2006, 21 settembre 2006, del 5 ottobre 2006, successivamente integrata in data 19 ottobre 2006, presentate da due enti pubblici, un’associazione e 8 imprese, sono stati segnalati moduli per l’aggiornamento dei dati su internet denominati “Registrazione Internet Italia” inviati dalla DAD e diffusi a mezzo posta fra il maggio e il giugno 2006.

6. In sintesi, nelle segnalazioni si lamenta l’ingannevolezza dei messaggi segnalati in quanto indurrebbero i destinatari a ritenere erroneamente che l’iniziativa promossa sia riconducibile all’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, cioè il Registro del ccTLD “.it” responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio nel country code Top Level Domain “it”, nonché delle relative attività di gestione operativa.

7. I messaggi oggetto delle nuove richieste di intervento recano, in alto, l’intestazione “Registrazione Internet Italia”, seguita dalla dicitura “per le imprese” e da un riquadro contenente la denominazione sociale e la sede dell’impresa destinataria. Accanto a tale riquadro, è posto un campo da compilare con l’indicazione del nome della ditta e della sede, preceduto dall’avvertenza “Spazio per le correzioni ed ulteriori informazioni relative al numero di telefono e fax”. Vi è poi la richiesta di “rinviare il modulo con i Vostri dati attualizzati per il Registro Italiano in Internet nella busta di risposta allegata o per fax. Il registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali”.

I messaggi, inoltre, avvisano della possibilità di indicare fino a 3 parole chiave per la ricerca, nell’ambito del settore di attività, della ditta che rinvia il modulo compilato. Nel modulo, vi è poi l’indicazione di due dati, inseriti già dalla società mittente, relativi all’indirizzo internet e al settore in cui la ditta ricevente opera, che quest’ultima può correggere al fine di fornire le informazioni corrette o comunque più attuali.

8. I messaggi oggetto delle nuove richieste di intervento, pur presentando alcune differenze di carattere meramente grafico e formale rispetto al messaggio valutato dall’Autorità nel citato provvedimento, appaiono prospettare contenuti sostanzialmente analoghi a quelli già riscontrati nei messaggi di cui l’Autorità ha inibito la diffusione nel predetto provvedimento cautelare, con specifico riguardo ad elementi essenziali per la propria valutazione di adesione, attinenti all’esatta identità del soggetto autore dell’iniziativa.

9. Infatti, la terminologia utilizzata nell’intestazione del modulo per indicare l’iniziativa di aggiornamento dati “Registrazione Internet Italia”, seppur formalmente diversa rispetto a quella presente nella versione del messaggio oggetto di valutazione nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, in assenza di adeguate avvertenze in senso contrario, per il suo contenuto non univoco, non appare di per sé idonea ad eliminare il possibile effetto confusorio ingenerato nei destinatari dei moduli circa l’esatta identità del soggetto che gestisce il servizio di registrazione ove i dati verranno inseriti, ripresentando in tal modo il medesimo profilo oggetto di censura da parte dell’Autorità nel predetto provvedimento del 7 dicembre 2005.

Al riguardo, occorre altresì osservare che nel corpo del messaggio sono ancora presenti riferimenti espliciti al “Registro Italiano in Internet”, denominazione riportata anche nella versione del messaggio oggetto di censura nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005. In particolare, nella sezione dedicata alla richiesta indirizzata al destinatario del modulo di rispedire i propri dati una volta attualizzati, viene specificato che tale attività è svolta “per il Registro Italiano in Internet”. Inoltre, viene fatto presente che “Il Registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali”…”Sul modulo in fondo a destra, potrete oltre al Vostro settore indicare per la ricerca fino a tre parole chiave, grazie alle quali gli interessati potranno trovarVi nel registro Internet”.

10. Ciò posto, analogamente a quanto rilevabile nel messaggio oggetto di valutazione nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, ciò che viene percepito dai destinatari è la possibilità di inserire i propri dati nel Registro del ccTDL “.it” gestito dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sotto tale profilo, detti moduli sono idonei ad ingenerare nei destinatari la convinzione che i plichi postali provengano direttamente da tale ente, preposto istituzionalmente alla tenuta del Registro del ccTDL “.it” che è responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio nel country code Top Level Domain “it”.

11. In conclusione, i messaggi diffusi nel maggio e giugno 2006, analogamente a quello oggetto di valutazione nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, continuano a presentare un contenuto confusorio relativamente all’esatta identità del soggetto da cui provengono.

12. Il citato provvedimento di sospensione n. 14992, del 7 dicembre 2005 risulta notificato all’operatore pubblicitario in data 27 dicembre 2005. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che i messaggi oggetto del provvedimento interinale sono stati nuovamente diffusi in un periodo successivo alla data di notifica del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005.

13. Pertanto, con provvedimento del 24 ottobre 2006, n. 16098, l’Autorità ha contestato alla società DAD di aver violato la delibera del 7 dicembre 2005 n. 14992, con cui l’Autorità ha deliberato la sospensione provvisoria di quattro messaggi pubblicitari diffusi nella prima metà del mese di giugno 2005, attraverso il servizio postale, dalla società DAD, consistenti in altrettanti moduli d’ordine per l’inserimento dei dati relativi alle società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”.

14. Successivamente alla predetta delibera del 24 ottobre 2006, n. 16098, sono pervenute ulteriori segnalazioni, oltre che da associazioni senza scopo di lucro, da operatori attivi in diversi settori economici nonché da pubbliche amministrazioni. Tali segnalazioni sono relative a moduli diffusi via posta, aventi contenuto analogo a quelli sopra descritti.

15. Di seguito, vengono elencate tali richieste di intervento, specificando per ciascuna di esse il periodo di ricevimento del modulo da parte del segnalante e l’area geografica di riferimento: 1) richiesta di intervento pervenuta in data 22 dicembre 2006 relativa ad un modulo ricevuto nel maggio 2006 da una società con sede a Milano; 2) richiesta di intervento pervenuta in data 29 dicembre 2006 relativa ad un modulo ricevuto nel giugno 2006 da una Pubblica Amministrazione con sede a Roma; 3) richiesta di intervento pervenuta in data 15 gennaio 2007, riguardante un modulo ricevuto nel maggio 2006 da un’impresa con sede a Bari; 4) richiesta di intervento pervenuta in data 24 gennaio 2007, riguardante un modulo ricevuto nel maggio 2006 da una società con sede a Bologna; 5) richiesta di intervento pervenuta in data 13 febbraio 2007, riguardante un modulo ricevuto nel maggio 2006 da una società con sede in provincia di Trento; 6) richiesta di intervento pervenuta in data 13 marzo 2007, relativa ad un modulo pervenuto ad un’associazione con sede a Firenze, nel settembre 2006; 7) richiesta di intervento pervenuta per conoscenza in data 14 marzo 2007 da un istituto scolastico, presso i propri uffici di Guidonia, relativa ad un modulo ricevuto nel giugno 2006.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

16. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera del 7 dicembre 2005, n. 14992 è stato comunicato all’operatore pubblicitario in data 27 novembre 2006.

17. Con memoria pervenuta in data 12 gennaio 2007, DAD ha innanzitutto osservato che è stata modificata la dizione con cui viene pubblicizzata l’iniziativa commerciale della DAD al fine di adeguarsi all’inibitoria del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005. Infatti, non viene riportata più la terminologia “Registro Italiano in Internet”che, alla luce della lettura del citato provvedimento di sospensione, poteva apparire idoneo ad indurre in errore i destinatari del messaggio, bensì “Registrazione Internet Italia per le imprese”. Più in generale, sulla versione del modulo diffuso nel maggio e giugno 2006, non sono rinvenibili espressioni che possano ricondurre l’offerta de qua all’Istituto di Informatica e Telematica del C.N.R. o al Registro da esso tenuto.

18. Inoltre, il modulo diffuso nel maggio-giugno 2006 contiene alcune informazioni ulteriori rispetto a quello oggetto di valutazione delibera del 7 dicembre 2005, n. 14992. In particolare, viene specificato che il registro che contiene l’elenco delle imprese, delle istituzioni, dei liberi professionisti e degli uffici pubblici italiani con indirizzi internet viene pubblicato sul sito www.Registro-Italiano-in-Internet.com con un suffisso (.com) che rende evidente come il modulo provenga da una società commerciale e non da un soggetto istituzionale. Il lettore viene inoltre invitato a prendere visione dei servizi offerti dalla società proponente consultando il suddetto sito, in modo da operare la scelta se aderire o meno alla proposta contrattuale offerta. D’altra parte, è plausibile che chiunque sia indeciso se accettare o meno l’offerta voglia prima verificare il proprio interesse al servizio.

19. La parte ha evidenziato infine quattro elementi grafici ed espressivi che, complessivamente considerati, renderebbero edotti i destinatari della circostanza che l’iniziativa proviene da una società commerciale piuttosto che da un soggetto istituzionale. Si tratta innanzitutto delle indicazioni relative al rinvio dei dati ove il numero di fax fa riferimento al prefisso internazionale della Germania (0049), mentre la busta da utilizzare per il reinvio via posta riporta il nominativo della DAD e l’indirizzo della sua sede di Amburgo. Inoltre, sul lato sinistro del messaggio, è posta un’indicazione in verticale ove in grassetto sono riportati i dati identificativi della DAD. Ancora, nella sezione del modulo dedicata all’ordine, redatta tra l’altro con le medesime dimensioni grafiche presenti anche nelle altre sezioni, vengono riportate le affermazioni relative alla commissione dell’ordine alla DAD. Quest’ultima, infine, nel contesto complessivo del messaggio, viene esplicitamente identificata come “casa editrice”.

III. VALUTAZIONI

20. Nella memoria pervenuta in data 12 gennaio 2007, la parte ha contestato la sussistenza del presupposto oggettivo della violazione dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05 e, in particolare, l’assenza della diffusione di messaggi aventi un carattere decettivo analogo a quello oggetto di censura nel provvedimento 7 dicembre 2005, n. 14992 in quanto idonei a rendere edotti i destinatari della provenienza del modulo da parte di una società commerciale e, in via connessa, della natura dell’iniziativa pubblicizzata.

21. Nonostante le indubbie modifiche apportate nella nuova versione dei messaggi in esame, evidenziate dall’operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva, tali messaggi, attraverso l’utilizzo dell’affermazione “Registrazione Internet Italia”, costituiscono di fatto la riproposizione, da parte del medesimo operatore pubblicitario, di un congegno ingannatorio che presenta sostanziali analogie rispetto a quello censurato nei messaggi valutati nell’ambito del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005.

22. In tale occasione, infatti, i messaggi segnalati apparivano, ad una prima delibazione, idonei a indurre in errore i destinatari relativamente ad elementi essenziali per la propria valutazione di adesione, quali le caratteristiche stesse dell’iniziativa e l’esatta identità del soggetto autore, in quanto, attraverso la terminologia utilizzata, con riguardo al “Registro Italiano in internet” in cui le imprese stesse possono chiedere l’inserimento, e in assenza di adeguate avvertenze in senso contrario, potevano ingenerare il convincimento che non vi sia distinzione fra il registro tenuto dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il registro cui fanno riferimento i moduli inviati dalla DAD.

23. Analogamente, nei messaggi oggetto della presente valutazione, la terminologia “Registrazione Internet Italia”, seguita dalla dicitura “per le imprese”, induce i consumatori, a ritenere che si tratti di un’iniziativa ufficiale dell’ente sopra richiamato, sfruttando peraltro l’affidabilità notoriamente riconosciuta a detto ente, anche in considerazione del fatto che la tenuta del Registro ufficiale rientra nei suoi compiti istituzionali.

24. Con specifico riguardo alle osservazioni svolte dall’operatore al fine di sottolineare gli aspetti grafici ed espressivi asseritamene idonei a differenziare i moduli oggetto del presente procedimento rispetto a quello esaminato nell’ambito del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, si rileva innanzitutto che essi erano già presenti nella versione del messaggio oggetto di valutazione nel predetto provvedimento.

25. Analogamente a quanto rilevato rispetto alla precedente versione del modulo, va rilevato che gli stessi non sono sufficientemente messi in evidenza a fronte del rilievo di cui gode, invece, l’intestazione dei moduli stessi, laddove posti in posizione verticale su di un lato del modulo con caratteri grafici ridotti. E, dall’altro, proprio la circostanza della notorietà del Registro ufficiale dei domini “.it”, e della mancanza di necessità per lo stesso di adottare iniziative pubblicitarie, appare idonea ad ingenerare confusione nei destinatari. Essi, infatti, essendo invitati, tra l’altro, a compilare il modulo anche solo ai fini dell’aggiornamento dei dati, ben potrebbero essere indotti, in tal modo, a rispondere sulla base dell’erronea convinzione che si tratti di un invito del Registro ufficiale, dei cui servizi potrebbero già essere da tempo fruitori.

26. In tal senso, contrariamente a quanto prospettato dall’operatore pubblicitario nelle proprie difese, le indicazioni relative al numero di fax cui indirizzare il modulo e all’indirizzo ove recapitarlo non rappresentano elementi che consentono ai destinatari del messaggio di comprendere in maniera immediata e concludente l’effettiva natura del soggetto che ha proceduto all’invio, a fronte dell’indicazione “Registrazione in internet Italia” posta nell’intestazione del modulo, terminologia idonea ad identificare un’iniziativa di aggiornamento di dati di carattere ufficiale.

IV. SANZIONE

27. Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che i messaggi si caratterizzano per un significativo impatto. Infatti, dagli elementi in atti e, in particolare, dall’esame delle diverse segnalazioni pervenute, risulta che i messaggi oggetto della presente valutazione hanno avuto una diffusione sull’intero territorio nazionale.

Inoltre, la modalità di diffusione prescelta ha avuto una significativa capacità di penetrazione in quanto si caratterizza per un invio capillare dei moduli, indirizzati a mezzo posta presso specifici operatori.

Con riguardo alla durata della violazione, sulla base degli elementi in atti, si rileva che i messaggi sono stati diffusi tra il maggio e il settembre 2006, configurandosi come un’infrazione di durata lunga.

Pertanto, in ragione della gravità e della durata, l’importo della sanzione è fissato nella misura di 25.100 € (venticinquemilacento euro).

30. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 25.100 € (venticinquemilacento euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento di DAD Deutscher Adressdienst GmbH, consistito nell’aver violato la delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005, costituisce inottemperanza a quest’ultima;

b) che, per tale comportamento, venga comminata a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.100 € (venticinquemilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà


Spataro

 

P

Provvedimento numero        16766 data        26/04/2007

IP12 - REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD
      
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Bollettino n.        17/2007
        

REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD - Ingannevole

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2007;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO l’articolo 26, commi 10 e 12, del Decreto citato;

VISTO in particolare l’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005, con la quale l’Autorità ha deliberato la sospensione provvisoria di quattro messaggi pubblicitari diffusi nella prima metà del mese di giugno 2005, attraverso il servizio postale, dalla società DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di seguito DAD), consistenti in altrettanti moduli d’ordine per l’inserimento dei dati relativi alle società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”;

VISTE le segnalazioni, rispettivamente, del 14 giugno 2006, del 3 luglio 2006, successivamente integrata in data 14 luglio 2006, del 17 luglio 2006, del 25 luglio 2006, del 1° agosto 2006, del 31 agosto 2006, successivamente integrata in data 11 settembre 2006, del 6 settembre 2006, dell’11 settembre 2006, del 18 settembre 2006, del 21 settembre 2006 e del 5 ottobre 2006, successivamente integrata in data 19 ottobre 2006, pervenute da due enti pubblici, un’associazione e da otto imprese, aventi ad oggetto moduli per l’aggiornamento dei dati su internet denominati “Registrazione Internet Italia”;

VISTA la propria delibera del 24 ottobre 2006, n. 16098, con la quale l’Autorità ha contestato alla società DAD la violazione di cui all’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per non aver ottemperato alla citata delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL FATTO

1. Con provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, l’Autorità ha deliberato la sospensione provvisoria, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03, di quattro messaggi pubblicitari diffusi dalla società tedesca DAD, avente sede ad Amburgo, attraverso il servizio postale, nella prima metà del mese di giugno 2005, in varie province italiane, e consistenti in altrettanti moduli d’ordine per l’inserimento dei dati relativi alle società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”.
2. I suddetti moduli d’ordine recavano, in alto, l’intestazione “Registro italiano in Internet per le imprese”, seguita dalla dicitura “Registrazione del sito Internet” e da un riquadro contenente la denominazione sociale e la sede dell’impresa destinataria. Accanto a tale riquadro, era posto un campo da compilare con l’indicazione del nome della ditta e della sede, preceduto dall’avvertenza “Spazio per le correzioni ed ulteriori informazioni relative al numero di telefono e fax”. Seguiva, quindi, la richiesta di “rinviare il modulo con i Vostri dati attuali nella busta di risposta allegata o per fax al registro italiano in Internet. Il registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali”.
I messaggi, inoltre, avvisavano della possibilità di indicare fino a 3 parole chiave per la ricerca, nell’ambito del settore di attività, della ditta che rinviava il modulo compilato. Nei moduli, vi era poi l’indicazione di due dati, inseriti già dalla società mittente, relativi all’indirizzo internet e al settore in cui la ditta ricevente operava, dati che quest’ultima poteva correggere o modificare ai fini dell’inserzione nel suddetto registro.
3. Nel predetto provvedimento, l’Autorità ha ritenuto che “i messaggi segnalati appaiono, ad una prima delibazione, idonei a indurre in errore i destinatari relativamente ad elementi essenziali per la propria valutazione di adesione, quali le caratteristiche stesse dell’iniziativa e l’esatta identità del soggetto autore, in quanto, attraverso la terminologia utilizzata, con riguardo al “Registro Italiano in internet” in cui le imprese stesse possono chiedere l’inserimento, e in assenza di adeguate avvertenze in senso contrario, possono ingenerare il convincimento che non vi sia distinzione fra il registro tenuto dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il registro cui fanno riferimento i moduli inviati dalla DAD”.
4. Alla luce di tali considerazioni, e della circostanza che dall’esame degli atti del procedimento, emergevano elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che i messaggi segnalati continuassero ad essere diffusi nelle more del procedimento di merito, l’Autorità ha deliberato la sospensione provvisoria dei suindicati messaggi pubblicitari, diffusi dalla società DAD, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.
5. Con successive richieste di intervento pervenute rispettivamente in data 14 giugno 2006, 3 luglio 2006, successivamente integrata in data 14 luglio 2006, 17 luglio 2006, 25 luglio 2006, 1 agosto 2006, 31 agosto 2006, successivamente integrata in data 11 settembre 2006, 6 settembre 2006, 11 settembre 2006, 18 settembre 2006, 21 settembre 2006, del 5 ottobre 2006, successivamente integrata in data 19 ottobre 2006, presentate da due enti pubblici, un’associazione e 8 imprese, sono stati segnalati moduli per l’aggiornamento dei dati su internet denominati “Registrazione Internet Italia” inviati dalla DAD e diffusi a mezzo posta fra il maggio e il giugno 2006.
6. In sintesi, nelle segnalazioni si lamenta l’ingannevolezza dei messaggi segnalati in quanto indurrebbero i destinatari a ritenere erroneamente che l’iniziativa promossa sia riconducibile all’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, cioè il Registro del ccTLD “.it” responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio nel country code Top Level Domain “it”, nonché delle relative attività di gestione operativa.
7. I messaggi oggetto delle nuove richieste di intervento recano, in alto, l’intestazione “Registrazione Internet Italia”, seguita dalla dicitura “per le imprese” e da un riquadro contenente la denominazione sociale e la sede dell’impresa destinataria. Accanto a tale riquadro, è posto un campo da compilare con l’indicazione del nome della ditta e della sede, preceduto dall’avvertenza “Spazio per le correzioni ed ulteriori informazioni relative al numero di telefono e fax”. Vi è poi la richiesta di “rinviare il modulo con i Vostri dati attualizzati per il Registro Italiano in Internet nella busta di risposta allegata o per fax. Il registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali”.
I messaggi, inoltre, avvisano della possibilità di indicare fino a 3 parole chiave per la ricerca, nell’ambito del settore di attività, della ditta che rinvia il modulo compilato. Nel modulo, vi è poi l’indicazione di due dati, inseriti già dalla società mittente, relativi all’indirizzo internet e al settore in cui la ditta ricevente opera, che quest’ultima può correggere al fine di fornire le informazioni corrette o comunque più attuali.
8. I messaggi oggetto delle nuove richieste di intervento, pur presentando alcune differenze di carattere meramente grafico e formale rispetto al messaggio valutato dall’Autorità nel citato provvedimento, appaiono prospettare contenuti sostanzialmente analoghi a quelli già riscontrati nei messaggi di cui l’Autorità ha inibito la diffusione nel predetto provvedimento cautelare, con specifico riguardo ad elementi essenziali per la propria valutazione di adesione, attinenti all’esatta identità del soggetto autore dell’iniziativa.
9. Infatti, la terminologia utilizzata nell’intestazione del modulo per indicare l’iniziativa di aggiornamento dati “Registrazione Internet Italia”, seppur formalmente diversa rispetto a quella presente nella versione del messaggio oggetto di valutazione nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, in assenza di adeguate avvertenze in senso contrario, per il suo contenuto non univoco, non appare di per sé idonea ad eliminare il possibile effetto confusorio ingenerato nei destinatari dei moduli circa l’esatta identità del soggetto che gestisce il servizio di registrazione ove i dati verranno inseriti, ripresentando in tal modo il medesimo profilo oggetto di censura da parte dell’Autorità nel predetto provvedimento del 7 dicembre 2005.
Al riguardo, occorre altresì osservare che nel corpo del messaggio sono ancora presenti riferimenti espliciti al “Registro Italiano in Internet”, denominazione riportata anche nella versione del messaggio oggetto di censura nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005. In particolare, nella sezione dedicata alla richiesta indirizzata al destinatario del modulo di rispedire i propri dati una volta attualizzati, viene specificato che tale attività è svolta “per il Registro Italiano in Internet”. Inoltre, viene fatto presente che “Il Registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali”…”Sul modulo in fondo a destra, potrete oltre al Vostro settore indicare per la ricerca fino a tre parole chiave, grazie alle quali gli interessati potranno trovarVi nel registro Internet”.
10. Ciò posto, analogamente a quanto rilevabile nel messaggio oggetto di valutazione nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, ciò che viene percepito dai destinatari è la possibilità di inserire i propri dati nel Registro del ccTDL “.it” gestito dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sotto tale profilo, detti moduli sono idonei ad ingenerare nei destinatari la convinzione che i plichi postali provengano direttamente da tale ente, preposto istituzionalmente alla tenuta del Registro del ccTDL “.it” che è responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio nel country code Top Level Domain “it”.
11. In conclusione, i messaggi diffusi nel maggio e giugno 2006, analogamente a quello oggetto di valutazione nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, continuano a presentare un contenuto confusorio relativamente all’esatta identità del soggetto da cui provengono.
12. Il citato provvedimento di sospensione n. 14992, del 7 dicembre 2005 risulta notificato all’operatore pubblicitario in data 27 dicembre 2005. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che i messaggi oggetto del provvedimento interinale sono stati nuovamente diffusi in un periodo successivo alla data di notifica del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005.
13. Pertanto, con provvedimento del 24 ottobre 2006, n. 16098, l’Autorità ha contestato alla società DAD di aver violato la delibera del 7 dicembre 2005 n. 14992, con cui l’Autorità ha deliberato la sospensione provvisoria di quattro messaggi pubblicitari diffusi nella prima metà del mese di giugno 2005, attraverso il servizio postale, dalla società DAD, consistenti in altrettanti moduli d’ordine per l’inserimento dei dati relativi alle società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”.
14. Successivamente alla predetta delibera del 24 ottobre 2006, n. 16098, sono pervenute ulteriori segnalazioni, oltre che da associazioni senza scopo di lucro, da operatori attivi in diversi settori economici nonché da pubbliche amministrazioni. Tali segnalazioni sono relative a moduli diffusi via posta, aventi contenuto analogo a quelli sopra descritti.
15. Di seguito, vengono elencate tali richieste di intervento, specificando per ciascuna di esse il periodo di ricevimento del modulo da parte del segnalante e l’area geografica di riferimento: 1) richiesta di intervento pervenuta in data 22 dicembre 2006 relativa ad un modulo ricevuto nel maggio 2006 da una società con sede a Milano; 2) richiesta di intervento pervenuta in data 29 dicembre 2006 relativa ad un modulo ricevuto nel giugno 2006 da una Pubblica Amministrazione con sede a Roma; 3) richiesta di intervento pervenuta in data 15 gennaio 2007, riguardante un modulo ricevuto nel maggio 2006 da un’impresa con sede a Bari; 4) richiesta di intervento pervenuta in data 24 gennaio 2007, riguardante un modulo ricevuto nel maggio 2006 da una società con sede a Bologna; 5) richiesta di intervento pervenuta in data 13 febbraio 2007, riguardante un modulo ricevuto nel maggio 2006 da una società con sede in provincia di Trento; 6) richiesta di intervento pervenuta in data 13 marzo 2007, relativa ad un modulo pervenuto ad un’associazione con sede a Firenze, nel settembre 2006; 7) richiesta di intervento pervenuta per conoscenza in data 14 marzo 2007 da un istituto scolastico, presso i propri uffici di Guidonia, relativa ad un modulo ricevuto nel giugno 2006.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

16. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera del 7 dicembre 2005, n. 14992 è stato comunicato all’operatore pubblicitario in data 27 novembre 2006.
17. Con memoria pervenuta in data 12 gennaio 2007, DAD ha innanzitutto osservato che è stata modificata la dizione con cui viene pubblicizzata l’iniziativa commerciale della DAD al fine di adeguarsi all’inibitoria del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005. Infatti, non viene riportata più la terminologia “Registro Italiano in Internet”che, alla luce della lettura del citato provvedimento di sospensione, poteva apparire idoneo ad indurre in errore i destinatari del messaggio, bensì “Registrazione Internet Italia per le imprese”. Più in generale, sulla versione del modulo diffuso nel maggio e giugno 2006, non sono rinvenibili espressioni che possano ricondurre l’offerta de qua all’Istituto di Informatica e Telematica del C.N.R. o al Registro da esso tenuto.
18. Inoltre, il modulo diffuso nel maggio-giugno 2006 contiene alcune informazioni ulteriori rispetto a quello oggetto di valutazione delibera del 7 dicembre 2005, n. 14992. In particolare, viene specificato che il registro che contiene l’elenco delle imprese, delle istituzioni, dei liberi professionisti e degli uffici pubblici italiani con indirizzi internet viene pubblicato sul sito www.Registro-Italiano-in-Internet.com con un suffisso (.com) che rende evidente come il modulo provenga da una società commerciale e non da un soggetto istituzionale. Il lettore viene inoltre invitato a prendere visione dei servizi offerti dalla società proponente consultando il suddetto sito, in modo da operare la scelta se aderire o meno alla proposta contrattuale offerta. D’altra parte, è plausibile che chiunque sia indeciso se accettare o meno l’offerta voglia prima verificare il proprio interesse al servizio.
19. La parte ha evidenziato infine quattro elementi grafici ed espressivi che, complessivamente considerati, renderebbero edotti i destinatari della circostanza che l’iniziativa proviene da una società commerciale piuttosto che da un soggetto istituzionale. Si tratta innanzitutto delle indicazioni relative al rinvio dei dati ove il numero di fax fa riferimento al prefisso internazionale della Germania (0049), mentre la busta da utilizzare per il reinvio via posta riporta il nominativo della DAD e l’indirizzo della sua sede di Amburgo. Inoltre, sul lato sinistro del messaggio, è posta un’indicazione in verticale ove in grassetto sono riportati i dati identificativi della DAD. Ancora, nella sezione del modulo dedicata all’ordine, redatta tra l’altro con le medesime dimensioni grafiche presenti anche nelle altre sezioni, vengono riportate le affermazioni relative alla commissione dell’ordine alla DAD. Quest’ultima, infine, nel contesto complessivo del messaggio, viene esplicitamente identificata come “casa editrice”.

III. VALUTAZIONI

20. Nella memoria pervenuta in data 12 gennaio 2007, la parte ha contestato la sussistenza del presupposto oggettivo della violazione dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05 e, in particolare, l’assenza della diffusione di messaggi aventi un carattere decettivo analogo a quello oggetto di censura nel provvedimento 7 dicembre 2005, n. 14992 in quanto idonei a rendere edotti i destinatari della provenienza del modulo da parte di una società commerciale e, in via connessa, della natura dell’iniziativa pubblicizzata.
21. Nonostante le indubbie modifiche apportate nella nuova versione dei messaggi in esame, evidenziate dall’operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva, tali messaggi, attraverso l’utilizzo dell’affermazione “Registrazione Internet Italia”, costituiscono di fatto la riproposizione, da parte del medesimo operatore pubblicitario, di un congegno ingannatorio che presenta sostanziali analogie rispetto a quello censurato nei messaggi valutati nell’ambito del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005.
22. In tale occasione, infatti, i messaggi segnalati apparivano, ad una prima delibazione, idonei a indurre in errore i destinatari relativamente ad elementi essenziali per la propria valutazione di adesione, quali le caratteristiche stesse dell’iniziativa e l’esatta identità del soggetto autore, in quanto, attraverso la terminologia utilizzata, con riguardo al “Registro Italiano in internet” in cui le imprese stesse possono chiedere l’inserimento, e in assenza di adeguate avvertenze in senso contrario, potevano ingenerare il convincimento che non vi sia distinzione fra il registro tenuto dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il registro cui fanno riferimento i moduli inviati dalla DAD.
23. Analogamente, nei messaggi oggetto della presente valutazione, la terminologia “Registrazione Internet Italia”, seguita dalla dicitura “per le imprese”, induce i consumatori, a ritenere che si tratti di un’iniziativa ufficiale dell’ente sopra richiamato, sfruttando peraltro l’affidabilità notoriamente riconosciuta a detto ente, anche in considerazione del fatto che la tenuta del Registro ufficiale rientra nei suoi compiti istituzionali.
24. Con specifico riguardo alle osservazioni svolte dall’operatore al fine di sottolineare gli aspetti grafici ed espressivi asseritamene idonei a differenziare i moduli oggetto del presente procedimento rispetto a quello esaminato nell’ambito del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, si rileva innanzitutto che essi erano già presenti nella versione del messaggio oggetto di valutazione nel predetto provvedimento.
25. Analogamente a quanto rilevato rispetto alla precedente versione del modulo, va rilevato che gli stessi non sono sufficientemente messi in evidenza a fronte del rilievo di cui gode, invece, l’intestazione dei moduli stessi, laddove posti in posizione verticale su di un lato del modulo con caratteri grafici ridotti. E, dall’altro, proprio la circostanza della notorietà del Registro ufficiale dei domini “.it”, e della mancanza di necessità per lo stesso di adottare iniziative pubblicitarie, appare idonea ad ingenerare confusione nei destinatari. Essi, infatti, essendo invitati, tra l’altro, a compilare il modulo anche solo ai fini dell’aggiornamento dei dati, ben potrebbero essere indotti, in tal modo, a rispondere sulla base dell’erronea convinzione che si tratti di un invito del Registro ufficiale, dei cui servizi potrebbero già essere da tempo fruitori.
26. In tal senso, contrariamente a quanto prospettato dall’operatore pubblicitario nelle proprie difese, le indicazioni relative al numero di fax cui indirizzare il modulo e all’indirizzo ove recapitarlo non rappresentano elementi che consentono ai destinatari del messaggio di comprendere in maniera immediata e concludente l’effettiva natura del soggetto che ha proceduto all’invio, a fronte dell’indicazione “Registrazione in internet Italia” posta nell’intestazione del modulo, terminologia idonea ad identificare un’iniziativa di aggiornamento di dati di carattere ufficiale.

IV. SANZIONE

27. Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che i messaggi si caratterizzano per un significativo impatto. Infatti, dagli elementi in atti e, in particolare, dall’esame delle diverse segnalazioni pervenute, risulta che i messaggi oggetto della presente valutazione hanno avuto una diffusione sull’intero territorio nazionale.
Inoltre, la modalità di diffusione prescelta ha avuto una significativa capacità di penetrazione in quanto si caratterizza per un invio capillare dei moduli, indirizzati a mezzo posta presso specifici operatori.
Con riguardo alla durata della violazione, sulla base degli elementi in atti, si rileva che i messaggi sono stati diffusi tra il maggio e il settembre 2006, configurandosi come un’infrazione di durata lunga.
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, l’importo della sanzione è fissato nella misura di 25.100 € (venticinquemilacento euro).
30. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 25.100 € (venticinquemilacento euro).
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento di DAD Deutscher Adressdienst GmbH, consistito nell’aver violato la delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005, costituisce inottemperanza a quest’ultima;
b) che, per tale comportamento, venga comminata a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.100 € (venticinquemilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
    
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

26.06.2007 Spataro
agcm


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