"Il decreto legislativo attua la direttiva 2001/84 in materia di "diritto di seguito", (ovvero del diritto di un autore di opera d'arte figurativa, compresi i manoscritti, a percepire un compenso sulle vendite successive alla prima cessione dell'opera, fruendo così del relativo plusvalore), per la necessaria omogeneizzazione della disciplina riservata a tale diritto nei singoli Stati. Il "diritto di seguito" viene, infatti, riconosciuto a tutti i cittadini dei Paesi membri della UE, nonché agli extracomunitari a condizione di reciprocità.
Tale diritto è riconosciuto agli autori e ai loro eredi; la sua durata è stata estesa a settant'anni dopo la morte dell'autore. In mancanza di successione entro il sesto grado, è stata mantenuta la previsione circa la devoluzione dei compensi all'ENAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici)."
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