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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Brevetti 16.03.2005    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Le interrogazioni scritte del Parlamento Ue alla Commissione in materia di brevetti software

Due. E le risposte preoccupanti per insipienza: non e' dato sapere gli influssi negativi.

Anzi, secondo altri studi gli effetti sarebbero solo positivi.
Spataro

 

(

(2004/C 65 E/104) INTERROGAZIONE SCRITTA E-1794/03 di Claude Moraes (PSE) alla Commissione (28 maggio 2003) Oggetto: Brevetti software Secondo un recente studio sull’argomento in oggetto (1), il sistema dei brevetti potrebbe ostacolare la concorrenza e l’innovazione. Lo studio sostiene infatti che l’innovazione sia «sequenziale» (ogni invenzione si basa su quelle precedenti) e «complementare» (una varietà di innovatori aumenta le possibilità di scoperta). Tale argomentazione è in contrasto con il tradizionale ragionamento a favore di un sistema di brevetti. La Commissione concorda in qualche modo con detta posizione? Come risponde la Commissione a tale posizione, in relazione al brevetto europeo? (1) «Sequential Innovation, Patents, and Imitation» di James Bessen ed Eric Maskin, luglio 2002, Harvard University e MIT. Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione (19 giugno 2003) La Commissione è a conoscenza della ricerca di James Bessen e Eric Maskin a cui viene fatto riferimento. Gli autori dell’articolo sostengono che la sequenzialità e la complementarietà caratterizzino industrie quali quelle del software e dello hardware. Può essere effettivamente così, ma tale argomentazione non è affatto «in contrasto con il tradizionale ragionamento» a favore di un sistema di brevetti. Di fatto la sequenzialità e la complementarietà caratterizzano, in misura maggiore o minore, qualsiasi tipo di innovazione benché il grado di interdipendenza fra invenzioni vari notevolmente da un settore all’altro. La Commissione accoglie con favore tutte le ricerche che offrono un contributo al dibattito sulla portata e l’utilità della protezione dei brevetti, in particolare nei settori dell’alta tecnologia. Il lavoro di Bessen e Maskin in questo campo presenta effettivamente un grande interesse e il modello sviluppato dagli autori nel loro articolo è senza dubbio elegante e complesso. Come tutti i modelli del genere esso comporta tuttavia alcune semplificazioni e occorre essere molto cauti nell’applicare i risultati di tale lavoro al mondo reale. In seguito a un lungo periodo di consultazione e riflessione la Commissione è giunta alla conclusione che nel campo delle invenzioni relative al software non sono stati addotti motivi sufficienti per giustificare un’estensione significativa o una restrizione del campo di ciò che può essere considerato brevettabile. In particolare esistono scarse prove concrete dell’effetto di interferenza che, secondo alcuni, i brevetti eserciterebbero sull’innovazione. È per questo motivo che la proposta di una direttiva sulle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici comporta l’armonizzazione e il chiarimento di alcuni aspetti legislativi, ma si basa essenzialmente sulla pratica corrente. La direttiva proposta tuttavia comprende una disposizione a norma della quale la Commissione è tenuta a segnalare qualsiasi effetto che la direttiva può avere sull’innovazione, la concorrenza e le imprese. Per quanto riguarda il brevetto comunitario, questa iniziativa ha lo scopo di istituire un diritto unitario a livello di Comunità, rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti e applicato nell’ambito di una singola giurisdizione comunitaria. In tale contesto l’intenzione non è tuttavia quella di modificare le condizioni sostanziali per la brevettabilità come attualmente enunciate nella Convenzione sul brevetto europeo e nella legislazione nazionale sui brevetti degli Stati membri.

(2004/C 65 E/275) INTERROGAZIONE SCRITTA E-3034/03 di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione (17 ottobre 2003) Oggetto: Durata dei brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici Durante la seduta plenaria dello scorso 24 settembre, il Parlamento europeo ha votato in prima lettura la proposta di direttiva concernente la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. In base all’articolo 8, lettera b), della proposta, nella versione emendata dal Parlamento, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio in merito alla questione della congruità delle norme sulla durata del brevetto e sulla definizione dei criteri di brevettabilità, più esattamente per quanto concerne la novità, l’attività inventiva e la dimensione delle rivendicazioni? Può far sapere la Commissione se ritiene che la durata abituale di un brevetto (20 anni) sia realmente adeguata nel caso delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici? Non pensa la Commissione che sarebbe, invece, auspicabile abbreviare la durata standard dei brevetti per questo genere di invenzioni, ad alto contenuto tecnologico? Non ritiene la Commissione che una decisione in tal senso potrebbe favorire la concorrenza sul mercato europeo delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici? Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione (18 novembre 2003) Una caratteristica di vecchia data del diritto dei brevetti è che la durata del brevetto è la stessa per tutte le invenzioni in tutti i settori della tecnologia. Questo principio è stato sancito quale fermo obbligo giuridico a livello internazionale nell’accordo sui diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPS). L’unica deviazione da questa norma attualmente praticata è quella di consentire un prolungamento del periodo di durata del brevetto per taluni prodotti soggetti a procedure regolamentari di approvazione di lunga durata per i quali, in mancanza di disposizioni in tal senso, il periodo di effettiva protezione sul mercato risulterebbe piuttosto breve. Tuttavia, la Commissione, è a conoscenza delle argomentazioni secondo le quali la durata standard del periodo di brevetto di 20 anni non è adeguata per tutti i settori tecnologici e per questa ragione ha convenuto, nella propria risposta agli emendamenti alla proposta presentati in prima lettura, di prendere in esame la questione. In tale esame si dovrà ovviamente tenere conto dell’esigenza di promuovere l’innovazione e la concorrenza, pur riconoscendo che qualsiasi cambiamento venga introdotto in questo ambito comporterebbe notevoli ostacoli giuridici e tecnici, non da ultima la difficoltà pratica di delimitare, in termini giuridici sufficientemente precisi e inoppugnabili, la materia alla quale vanno applicate le nuove disposizioni. Inoltre, anche se si dovesse giungere alla conclusione che un tale cambiamento è auspicabile e praticabile, per le ragioni summenzionate, esso dovrebbe essere perseguito in quanto obiettivo politico attraverso negoziati internazionali.

16.03.2005 Spataro



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