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E-Commerce 07.04.2003    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Accordi per la permuta di banners o per lo scambio di link – aspetti di natura tributaria

Di Giovanni Mocci – Dottore commercialista e Revisore contabile - e-mail: giovanni.mocci@virgilio.it
Di Giovanni Mocci

 

A

APRILE 2003

“web economy” - Accordi per la permuta di “banners” o per lo scambio di “link” – aspetti di natura tributaria.

di Giovanni Mocci – Dottore commercialista e Revisore contabile - e-mail: giovanni.mocci@virgilio.it

La promozione è uno dei fattori chiave del successo del sito Web e gli strumenti per accrescere la notorietà del sito non mancano: campagne pubblicitarie sulla stampa e sui mezzi di comunicazione di massa oppure online, con segnalazioni e link nei siti più frequentati della rete (motori di ricerca, newslist eccetera), creazione di comunità virtuali, forum o chat per attrarre visitatori e altro ancora.

Un ulteriore mezzo di promozione in Rete sono i cosiddetti “banner”, gli "striscioni" pubblicitari, animati o meno, che attirano l'attenzione del navigatore Internet per segnalargli i contenuti e i servizi offerti dal sito Web, contenuti a cui il navigatore stesso può accedere collegandosi direttamente con il sito, “clickando” con il “mouse” sullo spazio occupato dal messaggio pubblicitario.

Per ampliare la platea dei contatti, gli operatori Internet si accordano per lo scambio reciproco di banners, soprattutto quando il contenuto dei siti sono affini tra loro, per la loro relazione con una determinata area di business.

Si tratta, in sostanza, di un accordo con il quale un sito Web cede “gratuitamente” spazio promozionale ad un altro sito, ottenendo da quest'ultimo in cambio l'ospitalità “gratuita” sulle sue pagine Web.

E' al riguardo evidente che al di là della dichiarata “gratuità”, sottostante al rapporto di scambio vi sono due prestazioni distinte, l'una corrispettiva rispetto all'altra; il primo operatore Internet concede al secondo lo spazio pubblicitario sulle pagine del proprio sito Web in cambio dell'impegno di questi ad offrire il proprio sito come veicolo di propagazione del sito del primo.

Il descritto schema contrattuale risulta pertanto articolato in due distinti rapporti negoziali aventi ad oggetto la prestazione corrispettiva di servizi di pubblicità, o meglio di sponsorizzazione, in cui lo sponsor riconosce allo “sponsee” (il mezzo pubblicitario) un corrispettivo in natura, una dazione in luogo di pagamento, assumendosi esso stesso un'“obbligazione di mezzo” nei confronti dello “sponsee”, che diviene a sua volta sponsor del primo operatore Web.

L'obbligazione di mezzo sul Web è dunque paragonabile all'acquisizione di uno spazio di affissione murale.

L'impresa, infatti, una volta acquisto il diritto dell'affissione, può in linea teorica “riempire” lo spazio pubblicitario presentando i prodotti del proprio listino, oppure facendo conoscere il proprio impegno per il progresso economico del Paese, ovvero presentando un fatto, una situazione di vita quotidiana che, pur non recando alcun riferimento alla denominazione dell'impresa, coinvolge psicologicamente il pubblico indirizzandolo, in maniera subdola, al consumo dei prodotti e dei servizi che l'impresa propone in Rete.

Sul piano civilistico, è stato evidenziato che lo scambio alla pari di banners deve essere registrato in contabilità (tra i costi e tra i ricavi) solo se è prassi della Società ricevere un tipo di compenso per tale servizio di pubblicità.

Dal punto di vista fiscale, il contratto a prestazioni corrispettive è assimilato ad una "doppia vendita" con corrispettivo in natura.

In pratica, per le imposte dirette, l'art.9, comma 2, del DPR 917/86 stabilisce che i corrispettivi e le spese in natura "sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti".

Per valore normale, il citato art.9, comma 3, chiarisce che "si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza". In concreto, la verifica del valore normale (tanto del provento che del costo) potrà essere effettuata facendo riferimento ad analoghe cessioni di spazi pubblicitari effettuate a pagamento negli ultimi mesi.

Ciò stante, in caso di permuta di banners, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di rettificare il reddito imponibile della Società proprietaria del Web soltanto ove il valore normale dello spazio pubblicitario concesso alla controparte eccede quello del banner ricevuto in cambio.

Qualora il contribuente non abbia rilevato la permuta di cui trattasi in contabilità, può anche darsi che l'Amministrazione accerti soltanto il provento in natura e non anche il costo correlato ad esso. In proposito, va ricordato che, in base al disposto dell'art.75, comma 5, del DPR 917/86 <>.

In caso, dunque di accertamento di ricavi non a Conto Economico, l'ordinamento italiano prevede che debbano essere riconosciuti anche i costi afferenti a detti ricavi, con effetto quindi neutro in termini di reddito imponibile, nell'eventualità che i due valori coincidano.

Il contratto permutativo è specificamente regolamentato anche agli effetti dell'IVA.

Stante, infatti, quanto previsto dall'art.11 del DPR 633/72 istitutivo dell'IVA, "le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi … sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate".

In tale situazione, dette operazioni sono soggette autonomamente ad IVA e le relative basi imponibili, ai sensi dell'art.13, lettera d), del DPR 633/72, sono costituite dai valori normali da determinarsi a norma del successivo art.14 dello stesso DPR 633.

La nozione di “valore normale” è sostanzialmente analoga a quella valevole per le imposte dirette ed è quindi corretto che per valorizzare lo scambio di banner si faccia riferimento alle transazioni verso corrispettivo poste in essere dalle due parti negoziali in causa.

L'applicazione del principio dell'"autonomia" delle singole operazioni, effettuate l'una in corrispettivo dell'altra, comporta innanzitutto la separata applicazione del tributo e la distinta fatturazione dei corrispettivi in natura.

D'altra parte, la doppia fatturazione trova fondamento nella considerazione che, solo così disponendo, entrambe le parti del negozio permutativo possono detrarre l'imposta relativa agli acquisti nella misura effettivamente spettante [tenendo conto, cioè, delle eventuali limitazioni alla detrazione sugli acquisti (indetrazione da pro-rata, indetrazione oggettiva, indetrazione analitica)].

Per quanto concerne, infine, il momento impositivo delle cennate operazioni pubblicitarie permutative va in primo luogo ricordato che, per le prestazioni di servizi, esso coincide – per regola (art.6 del DPR 633/72) - con il pagamento del corrispettivo.

Con riferimento, tuttavia, allo specifico caso in cui non si verifica un materiale esborso di somme, perché l'estinzione delle posizioni debitorie avviene tramite “dazione in pagamento”, vale a dire con l'adempimento di un'obbligazione, occorre fare riferimento al momento di ultimazione di tale obbligazione estintiva.

L'Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che nei casi in cui il corrispettivo della prestazione sia a sua volta un'altra prestazione, i due corrispettivi si intendono pertanto soddisfatti attraverso la loro compensazione finanziaria che va temporalmente individuata alla data in cui avviene l'adempimento delle obbligazioni sinallagmatiche contrattualmente assunte.

1 Cfr. Mauro Castelli – I principi USA “fanno i conti” con Internet – Amministrazione & Finanza, n.18/2000

2 Il cennato art.14, comma 3, del DPR 633/72 dispone che "per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi".

3 Cfr. la Risoluzione del ministero delle Finanze n.361107 del 24-07-1986.

07.04.2003 Di Giovanni Mocci
Mocci


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