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ProcessoTelematico 21.06.2002    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Visure catastali e concorrenza

L'agcm interviene sulle visure catastali...
Spataro

 

A

Autorità garante della concorrenza e del mercato, Segnalazione 6 giugno 2002

Accesso informatico alle banche dati delle conservatorie immobiliari www.agcm.it Segnalazione

DATI GENERALI articolo (L.287/90) 21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo

rif AS240

decisione 06/06/2002

invio 13/06/2002

PUBBLICAZIONE bollettino n. 22/2002

SEGNALAZIONE/PARERE mercato (70) Attivita immobiliari (K) SERVIZI VARI

destinatari Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dell'Economia e delle Finanze Direttore dell'Agenzia del Territorio

Testo Segnalazione/Parere Nell'esercizio dei poteri di segnalazione previsti dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito agli effetti distorsivi della concorrenza che potrebbero derivare dal D.M. del Ministero delle Finanze 10 ottobre 1992, con il quale è stato disciplinato l'accesso informatico alle banche dati delle conservatorie immobiliari.

In particolare, l'articolo 8 del citato Decreto Ministeriale, nello stabilire il "divieto di commercializzare, duplicare o riprodurre le informazioni" acquisite tramite il servizio telematico rischia di limitare l'accesso al mercato della produzione di servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali da parte di quei soggetti che svolgono attività di raccolta e diffusione di informazioni d'interesse economico.

La normativa in esame infatti, limita fortemente l'attività di diffusione di informazioni di interesse economico acquisite per via telematica in quanto ne consente l'utilizzo solo per uso interno ed istituzionale.

1. Il quadro normativo

La legge 27 febbraio 1985, n. 52, al titolo secondo, ha previsto l'accesso informatico ai servizi delle conservatorie immobiliari, rinviandone la regolamentazione ad appositi decreti interministeriali.

Il Ministero delle Finanze ha emanato il D.M. 10 ottobre 1992, il quale stabilisce (articolo 2) che l'autorizzazione al collegamento telematico è concessa previa istanza di parte, in base alle capacità elaborative e di assorbimento dei sistemi installati nelle singole conservatorie e tramite la stipula di convenzioni di durata annuale, il cui schema viene approntato con apposite circolari (artt. 3 e 5).

I soggetti che possono beneficiare del servizio sono elencati all'articolo 4 del decreto secondo il seguente ordine di preferenza: organi costituzionali, giurisdizionali ed amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; aziende di Stato con autonomia di bilancio e di gestione, amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed enti parastatali; notai ed altri soggetti esercenti le professioni legali ed i rispettivi consigli degli ordini e collegi, altri ordini professionali; persone giuridiche, società, ditte individuali e persone fisiche.

Il decreto prevede, infine, all'articolo 8, il divieto per gli utenti di commercializzare le informazioni, di duplicarle o riprodurle simultaneamente su nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica.

2. Le restrizioni della concorrenza

Prima dell'emanazione della legge n. 52/85, l'acquisizione di informazioni ipotecarie e catastali avveniva mediante l'accesso agli uffici delle conservatorie immobiliari e la consultazione manuale degli archivi.

Al fine di evitare il congestionamento dei suddetti uffici, le disposizioni contenute nella legge n. 52/85 e nel D.M. 10 ottobre 1992 hanno mirato, tra l'altro, a favorire ed incentivare l'accesso telematico ai dati delle conservatorie tramite interrogazioni a distanza.

Il divieto contenuto nel citato decreto ministeriale, di effettuare qualsiasi attività di riproduzione e commercializzazione dei dati ottenuti per via telematica, sembra invece porsi in contrasto con l'obiettivo di rendere più celere ed efficiente l'attività svolta dagli uffici. Infatti, le imprese operanti nel settore della raccolta e diffusione delle informazioni di carattere economico potrebbero essere altrimenti costrette a ricorre alle modalità tradizionali, quali l'accesso agli uffici e la consultazione manuale degli archivi cartacei. Ciò inoltre comporta un pagamento di diritti maggiori per l'ispezione nominativa e per le visure, unitamente alla perdita di vantaggi in termini di economicità e semplificazione operativa connessi all'accesso telematico.

Le rigidità che la disciplina in esame introduce nel sistema finiscono anche per penalizzare quei clienti che, non trovando conveniente realizzare un proprio collegamento con le conservatorie, devono acquistare il servizio all'esterno senza però poter usufruire, in termini di costi, dell'innegabile vantaggio offerto dall'informatizzazione. In tal modo viene sfavorito un adeguato sviluppo del mercato in questione, considerato anche che il servizio telematico di pubblicità immobiliare, se offerto a condizioni competitive, potrebbe essere domandato da una pluralità di nuovi potenziali clienti.

Il divieto posto dal citato decreto ministeriale di operare qualsivoglia attività di commercializzazione dei dati acquisiti in via telematica appare, dunque, in contrasto con l'esigenza di tutelare il corretto funzionamento del mercato in quanto limita l'accesso al mercato della produzione di servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali e, al contempo, non appare adeguatamente proporzionato rispetto agli interessi generali da tutelare.

Tale divieto sembra avere da un lato un impatto antieconomico, risultando l'accesso ai dati per via telematica usufruibile da parte del cliente finale normalmente a costi più contenuti rispetto al servizio reso in via tradizionale e, dall'altro, ostacolare lo svolgimento di un'attività che potrebbe essere altrimenti resa in maniera più efficace e tecnologicamente più avanzata.

Inoltre, pur essendo condivisibile l'interesse pubblico a preservare la banca dati immobiliare da manipolazioni ed alterazioni, vista la funzione di certezza giuridica dei dati in questione, si osserva come tale esigenza potrebbe essere assicurata attraverso strumenti diversi quali, ad esempio, un sistema di protezione elettronica, nonché uno specifico regime sanzionatorio a carico dell'utente telematico responsabile di eventuali manipolazioni dei dati.

Peraltro, l'interesse pubblico sotteso all'articolo 8 del decreto suddetto sembra già sufficientemente tutelato dal divieto previsto dalla medesima norma di "compiere elaborazioni elettroniche".

L'Autorità, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, al fine di evitare ingiustificate restrizioni sul mercato della produzione di servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali, auspica che la disciplina riguardante il divieto di commercializzazione delle informazioni assunte in via telematica dalle conservatorie immobiliari sia riesaminata al fine di adeguarla ai principi della concorrenza.

IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

21.06.2002 Spataro
Agcm - Filodiritto


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