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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

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Editoria 08.02.2001    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Relazione al progetto di legge - N. 6946

"Onorevoli Deputati! - Il provvedimento di legge in materia di editoria si propone di rivisitare alcuni degli istituti disciplinati dalla legge 5 aprile 1981, n. 416, e successive modificazioni, non più rispondenti alle finalità di promozione dello sviluppo del settore."
Valentino spataro

 

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PROGETTO DI LEGGE - N. 6946

Onorevoli Deputati! - Il provvedimento di legge in materia di editoria si propone di rivisitare alcuni degli istituti disciplinati dalla legge 5 aprile 1981, n. 416, e successive modificazioni, non più rispondenti alle finalità di promozione dello sviluppo del settore. La ratio che ispira il provvedimento, che va visto in logica sinergia con quello già attuato sulla sperimentazione di nuovi punti vendita dei giornali e con gli interventi in corso a sostegno della lettura, è, da un lato, quella di accompagnare e sostenere la trasformazione dell'industria editoriale verso i nuovi scenari aperti al mercato dalla rivoluzione tecnologica e dalla information society, e dall'altro quella di promuovere fortemente il prodotto editoriale. Tale promozione diventa punto qualificante dell'intervento pubblico ed è diretta al sostegno del pluralismo dell'informazione in generale e, più in particolare, della lettura - articolata in tutte le sue forme anche più attuali - e della cultura. A tale fine si prevedono dunque interventi di rilevanza strategica ad impatto nazionale, non localizzabili, diretti alla promozione delle attività culturali, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la cui competenza attiene, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 112 del 1998, allo Stato. L'intervento pubblico, oggi incentrato anche su contributi diretti a fondo perduto alle imprese editoriali, abbandona progressivamente ogni approccio assistenzialista per adottare strumenti "indiretti" quali il credito agevolato, crediti di imposta, facilitazioni per favorire uscite consensuali del personale in esubero, che vengono calibrati su un orizzonte di medio periodo nell'assunto che in tale arco temporale le imprese del settore possano ristrutturare i loro moduli produttivi e d'offerta in modo da riuscire "a stare sul mercato con le proprie gambe" producendo reddito e nuova occupazione. Punti qualificanti del provvedimento che si propone sono dunque:

a) una nuova definizione di prodotto editoriale che comprende, oltre alla tradizionale editoria cartacea, anche i prodotti su supporto informatico ed il libro, mentre esclude l'opera discografica e quella filmica, così come identificate nelle sedi internazionali dalla disciplina del diritto d'autore;

b) l'introduzione di disposizioni di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure amministrative per la concessione dei contributi e delle provvidenze, con particolare riferimento alla registrazione dei prodotti editoriali presso il tribunale, nonché la previsione di una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico sull'editoria, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui alla legge n. 50 del 1999;

c) la riqualificazione dell'intervento pubblico mediante la progressiva riduzione delle provvidenze dirette a fondo perduto - ad eccezione delle testate italiane all'estero per le quali anzi viene disposto un notevole incremento del sostegno, dell'editoria speciale periodica per non vedenti, e dell'editoria delle associazioni di consumatori - e il corrispondente aumento degli interventi indiretti, che appaiono maggiormente rispettosi della struttura del mercato. In questo quadro sono stati previsti:

1) una nuova e più incisiva disciplina del credito agevolato all'editoria, che viene esteso a tutte le imprese partecipanti al ciclo della produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale. Per l'ammissione ai contributi sono previste due procedure, una, per progetti fino a un miliardo di lire, definita "automatica", nella quale l'ammissione al beneficio è effettuata sulla base del controllo della sola regolarità della domanda e della documentazione presentate, ed un'altra definita "valutativa", per finanziamenti fino a 30 miliardi di lire, nella quale il beneficio è concesso in seguito alla valutazione dei progetti presentati da parte di un Comitato da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) l'istituzione di un credito di imposta pari al 3 per cento, in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuino entro il 31 dicembre 2004 investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla produzione di prodotti editoriali in lingua italiana o di programmi di ristrutturazione tecnico-produttiva. Il predetto credito di imposta è concesso con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro anni successivi, e può essere altresì fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997;

3) l'adeguamento della disciplina previdenziale e sociale attraverso il recepimento, nella legge n. 416 del 1981, delle modificazioni legislative in materia, con alcune innovazioni tra cui:

I) l'estensione del trattamento di cassa integrazione ai pubblicisti ed ai praticanti;

II) l'individuazione di uno sbarramento ai prepensionamenti per i lavoratori poligrafici;

4) la costituzione di un Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. I benefìci del Fondo avranno durata quinquennale e saranno destinati ad effettuare interventi di sostegno in favore di giornalisti professionisti con anzianità aziendale di almeno cinque anni, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e da agenzie di stampa a diffusione nazionale che presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito della deliberazione dello stato di crisi dell'impresa di appartenenza.

Occorre inoltre sottolineare che il provvedimento che si propone non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto tutti gli interventi sono finanziati utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione dei contributi a fondo perduto. Scendendo nel dettaglio, il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in cinque capi. In particolare:

Il capo I è intitolato "Disposizioni generali" e comprende gli articoli da 1 a 3. L'articolo 1 fornisce una definizione di prodotto editoriale che supera i confini tradizionali dell'editoria cartacea per ricomprendervi qualunque tipo di prodotto informativo su supporto cartaceo o informatico. Da tale definizione restano tuttavia esclusi i prodotti discografici e cinematografici, oggetto di normative specifiche. Il medesimo articolo 1 estende poi a tutti i prodotti editoriali la disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge sulla stampa n. 47 del 1948. I prodotti editoriali dunque, analogamente a quanto avviene oggi per gli stampati, saranno tenuti a contenere indicazione, su tutti gli esemplari, di alcuni elementi identificativi quali il proprietario, il luogo e la data della pubblicazione, eccetera. Infine si prevede l'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di registrazione delle testate periodiche al Registro nazionale della stampa avente sede presso i tribunali. La definizione di prodotto editoriale ivi contenuta non si estende ai fini tributari, per i quali resta salva la disciplina prevista dalla legislazione vigente. L'articolo 2 contiene modifiche all'articolo 1 della legge n. 416 del 1981. In particolare:

a) si stabilisce che l'esercizio dell'attività editoriale è indipendente dal tipo di mezzo o di supporto utilizzato; sono considerate attività ammissibili anche quelle di comunicazione sonora e televisiva, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente;

b) si prevede che siano ammessi ad esercitare l'attività d'impresa editoriale solo i soggetti in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, mentre per i cittadini non appartenenti ad uno Stato membro è esplicitamente sancito il principio di reciprocità.

L'articolo 3 contiene disposizioni in ordine alla modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria. In particolare si sostituisce, ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto, il criterio della tiratura con quello della diffusione.

Il capo II è intitolato "Interventi per lo sviluppo del settore editoriale" e comprende gli articoli da 4 a 8. L'articolo 4 individua le tipologie di interventi finalizzati allo sviluppo del settore editoriale, prevedendo in favore del predetto settore la concessione di agevolazioni di credito e di un credito di imposta. Gli articoli 5, 6 e 7 sono volti a semplificare, ed al contempo rendere più incisive, le procedure amministrative per l'ammissione alle agevolazioni di credito all'editoria, già previste dagli articoli da 29 a 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416. E' pertanto istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, un Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, alimentato con le risorse appositamente stanziate nel bilancio dello Stato, con il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, con le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, e con le somme disponibili dal Fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della citata legge n. 416 del 1981. Per l'ammissione ai contributi sono previste due procedure:

1) una procedura definita "automatica" per i progetti comportanti una spesa complessiva non superiore a un miliardo di lire, da realizzare entro due anni dall'ammissione ai benefìci. La domanda di concessione del contributo è accolta sulla base della sola verifica della completezza e della regolarità della domanda medesima e della documentazione relativa, ed il contributo può essere erogato, su richiesta delle imprese, in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto;

2) una procedura detta "valutativa" per finanziamenti eccedenti il miliardo di lire e comunque non superiori ai 30 miliardi di lire, e che prevedono la realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefìci. L'ammissione al contributo è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici.

Per le predette finalità a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, è autorizzata l'ulteriore spesa di 7,9 miliardi di lire il primo anno, 24,3 miliardi di lire per il secondo anno e 18,7 miliardi di lire per il terzo anno, da finanziare con parte delle risorse derivanti dalla riduzione dei contributi diretti di cui all'articolo 18. L'articolo 8 prevede l'istituzione di un credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuino entro il 31 dicembre 2004 investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla produzione di prodotti editoriali in lingua italiana o programmi di ristrutturazione tecnico-produttiva. Il credito di imposta, pari al 3 per cento, è concesso con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro anni successivi, e può essere altresì fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'onere è valutato in lire 11 miliardi per il primo anno, lire 22 miliardi per il secondo anno, lire 33 miliardi per il terzo anno, lire 44 miliardi per il quarto anno e lire 55 miliardi per il quinto anno.

Il capo III è intitolato "Ulteriori interventi a sostegno del settore editoriale" e comprende gli articoli da 9 a 13. Con tali disposizioni si modificano gli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge n. 416 del 1981 al fine di recepire le modifiche legislative introdotte in materia. Si prevede altresì: l'estensione del trattamento di cassa integrazione previsto per i giornalisti professionisti ai pubblicisti ed ai praticanti;

l'individuazione di uno sbarramento ai prepensionamenti per i lavoratori poligrafici;

l'affidamento all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), in regime di sostitutività, della gestione delle forme di previdenza obbligatoria dei giornalisti professionisti e praticanti, nonché dei giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Con l'articolo 13 si istituisce poi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per la durata di cinque anni, un Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti volto ad agevolare l'esodo dei giornalisti nelle aziende in stato di crisi. Per tali finalità, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005 è autorizzata la spesa di lire 8,5 miliardi annue, cui si provvede attraverso parte delle risorse derivante dalla riduzione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 17.

Il capo IV è intitolato "Semplificazione normativa e amministrativa" e comprende gli articoli 14 e 15. In particolare:

con l'articolo 14 si esentano i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ai sensi della legge n. 249 del 1997 dagli obblighi di iscrizione al registro stampa dei tribunali. L'articolo 15 prevede una delega al Governo ad emanare un testo unico che raccolga, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui alla legge n. 50 del 1999, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di editoria, di provvidenze alla stampa ed alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché di iscrizione ai registri stampa presso i tribunali. Tra i criteri direttivi si prevede la puntuale individuazione dei testi vigenti, l'abrogazione esplicita delle disposizioni non in vigore, e la possibilità di delegificare le norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e regolamentari, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Il capo V è intitolato "Disposizioni finali e transitorie" e contiene gli articoli 16 e 17. L'articolo 16 contiene disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento. Come già sottolineato, il provvedimento che si propone non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto tutti gli interventi sono finanziati utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione dei contributi a fondo perduto. L'articolo 17 introduce un meccanismo per la riduzione progressiva dei contributi previsti nell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le cosiddette "imprese di particolare valore", contributi che vengono a cessare il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge. La riduzione è operata attraverso la riduzione percentuale del contributo fisso e del contributo variabile che concorrono alla definizione del contributo per ciascun anno. Le economie derivanti dalla riduzione e dalla eliminazione dei predetti contributi sono utilizzate per alimentare il Fondo per le agevolazioni di credito di cui all'articolo 5, quello per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti di cui all'articolo 13, nonché il minor introito derivante dal credito di imposta di cui all'articolo 8. Il medesimo articolo contiene altresì le disposizioni che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, e quelle delle quali si prevede l'abrogazione in tempi successivi. Il presente disegno di legge viene notificato alla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 88 del Trattato (ex 93) e del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

08.02.2001 Valentino spataro
camera


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