Per domicilio informatico si allude alla tutela concessa dal legislatore all'inviolabilità di un sistema informatico. Da sempre chi opera nella telematica si è riservato il diritto di accettare o "bandire" da un proprio servizio gli utenti per qualsiasi motivo indesiderati, così come oggi avviene nelle mailing list. La giurisprudenza da subito recepì un indirizzo unitario e indiscusso, motivando nell'analogia l'estensione della tutela della "domus". Trattandosi di materia penale, fu recepito espressamente con la legge 547/1993. La sentenza di Cassazione, sez. V del 7.11.2000 ha ritenuto che si può parlare di violazione di sistema informatico privato anche quando non vi sono protezioni sulla banca dati privata. Questo sul presupposto che le misure di sicurezza richieste ex art 615 ter cp siano molto ampie e possano essere anche implicite.
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01.02.2007
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Dossier: Dizionario Reati informatici |
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