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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9851 documenti.

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Dizionario 07.02.2023    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Digital Service Act - DSA: cosa significa

il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA) vogliono migliorare i servizi offerti agli Europei.

Il testo con indice navigabile e evidenziato con Apple pencil e' disponibile sul nostro Patreon del caffe20. Include i considerando titolati e indicizzati


Valentino Spataro

 

I

Il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA) hanno due obiettivi principali:

  1. "creare uno spazio digitale più sicuro in cui siano protetti i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali;
  2. "creare condizioni di parità per promuovere l'innovazione, la crescita e la competitività, sia nel mercato unico europeo che a livello mondiale."


E' pubblicato e in vigore. Sarà efficace entro 15 mesi o il 1.1.2024

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (Testo rilevante ai fini del SEE) - PE/30/2022/REV/1  - GU L 277 del 27.10.2022, pagg. 1–102  In vigore ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj o indicizzato su ecommercekit.it/dsa

Il testo con indice navigabile e evidenziato con Apple pencil è disponibile sul nostro Patreon del caffe20. Include i considerando titolati e indicizzati

Articolo 2 Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari.

2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.

Articolo 3 Definizioni



Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)« servizio_della_società_dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

b)« destinatario_del_servizio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio_intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili;

c)« consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

d)« offrire_servizi_nell'Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi di un prestatore di servizi intermediari che presenta un collegamento_sostanziale_con_l'Unione;

e)« collegamento_sostanziale_con_l'Unione»: il collegamento di un prestatore di servizi intermediari con l'Unione derivante dal suo stabilimento nell'Unione o da specifici criteri di fatto, quali:

— un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure

—  l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;

f)« operatore_commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

g)« servizio_intermediario»: uno dei seguenti servizi della società dell'informazione:

i)un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario_del_servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

ii) un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario_del_servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

iii)un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario_del_servizio su richiesta dello stesso;

h)« contenuto_illegale»: qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto;

i)« piattaforma_online»: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario_del_servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

j)« motore_di_ricerca_online»: un servizio_intermediario che consente all''utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

k)« diffusione_al_pubblico»: mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario_del_servizio che le ha fornite;

l)« contratto_a_distanza»: un contratto_a_distanza quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;

m)« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;

n)« coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_stabilimento»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale di un prestatore di un servizio_intermediario o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito;

o)« coordinatore_dei_servizi_digitali_del_luogo_di_destinazione»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio_intermediario;

p)«destinatario attivo di una piattaforma_online»: il destinatario_del_servizio che si è avvalso di una piattaforma_online richiedendo alla piattaforma_online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma_online e diffuse attraverso la sua interfaccia_online;

q)«destinatario attivo di un motore_di_ricerca_online»: il destinatario_del_servizio che ha formulato una richiesta a un motore_di_ricerca_online e si è esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia_online;

r)« pubblicità»: informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e presentate da una piattaforma_online sulla relativa interfaccia_online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;

s)« sistema_di_raccomandazione»: un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma_online utilizza per suggerire informazioni specifiche, tramite la propria interfaccia_online, ai destinatari del servizio o mettere in ordine di priorità dette informazioni anche quale risultato di una ricerca avviata dal destinatario_del_servizio o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

t)« moderazione_dei_contenuti»: le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni_generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario_del_servizio;

u)« condizioni_generali»: tutte le clausole, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore dei servizi intermediari e il destinatario_del_servizio;

v)« persone_con_disabilità»: le persone_con_disabilità di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

w)« comunicazioni_commerciali»: le comunicazioni_commerciali quali definite all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE;

x)« fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (39).
   

07.02.2023 Valentino Spataro
Valentino Spataro


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