Domicilio digitale
diverso dal domicilio informatico, e' un luogo ufficiale dove inviare comunicazioni ufficiali. Puo' essere indicato anche un recapito speciale per atti o affari speciali
"domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Eidas)"
Cosi' il DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 , n. 82, che sostanzialmente parla della PEC.
Non va confuso con il domicilio informatico, termine non di origine normativa che definisce qualsiasi risorsa online usata per "casa" personale, e si riferisce spesso ai blog personali.
L'art. 3 bis parla anche di identità digitale, affermando anche il diritto ad accedere ai servizi online.
L'art. 3 bis afferma anche che il domicilio digitale riguarda la P.A ma anche le imprese e i privati, regolando anche gli eventi modificativi: malfuzionamenti, trasferimento, morte, aggiornamento, gestione con cura.
Si prevede che chi non ha accesso al domicilio digitale possa chiedere i documenti cartacei.
Insomma: ai fini di legge, il domicilio digitale e' come una vecchia casella presso le poste per le comunicazioni ufficiali. il domicilio informatico resta un termine ampio per indicare "casa mia" su internet, comprensivo di blog, pubblicazioni, email personale e risorse usate per finalità personali o aziendali, con o senza lucro. Case non chiuse, aperte al pubblico, dove l'eventuale partecipazione dei visitatori e' da considerarsi come quella di un buon ospite.
La pec e' obbligatoria in numerosi casi, l'elenco ufficiale e' su ini-pec.
E' possibile avere indirizzi personali o professionali diversi.
Spataro
27.03.2021 https://
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2021-03-27
Domicilio digitale
diverso dal domicilio informatico, e' un luogo ufficiale dove inviare comunicazioni ufficiali. Puo' essere indicato anche un recapito speciale per atti o affari speciali
"domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Eidas)"
Cosi' il DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 , n. 82, che sostanzialmente parla della PEC.
Non va confuso con il domicilio informatico, termine non di origine normativa che definisce qualsiasi risorsa online usata per "casa" personale, e si riferisce spesso ai blog personali.
L'art. 3 bis parla anche di identità digitale, affermando anche il diritto ad accedere ai servizi online.
L'art. 3 bis afferma anche che il domicilio digitale riguarda la P.A ma anche le imprese e i privati, regolando anche gli eventi modificativi: malfuzionamenti, trasferimento, morte, aggiornamento, gestione con cura.
Si prevede che chi non ha accesso al domicilio digitale possa chiedere i documenti cartacei.
Insomma: ai fini di legge, il domicilio digitale e' come una vecchia casella presso le poste per le comunicazioni ufficiali. il domicilio informatico resta un termine ampio per indicare "casa mia" su internet, comprensivo di blog, pubblicazioni, email personale e risorse usate per finalità personali o aziendali, con o senza lucro. Case non chiuse, aperte al pubblico, dove l'eventuale partecipazione dei visitatori e' da considerarsi come quella di un buon ospite.
La pec e' obbligatoria in numerosi casi, l'elenco ufficiale e' su ini-pec.
E' possibile avere indirizzi personali o professionali diversi.
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Valentino Spataro
Valentino Spataro
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