Spazio Sponsor

Pseudonimizzazione

Dati resi anonimi tramite fingerprint o tecniche di hash

Di cosa sitamo parlando ?

Partiamo dai considerando del gdrp:

(28) L’applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L’introduzione esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.

(29) Al fine di creare incentivi per l’applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali, dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con possibilità di analisi generale all’interno dello stesso titolare del trattamento, qualora il titolare del trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il trattamento interessato, l’attuazione del presente regolamento, e che le informazioni aggiuntive per l’attribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano conservate separatamente. Il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate all’interno dello stesso titolare del trattamento.

Continuiamo con gli articoli.

  • Rientrano tra le misure di sicurezza art. 32: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  • il trattamento per finalita' diverse dal consenso raccolto è lecito se i dati pseudonimizzati (art.6)

Ed ecco la definzione all'art. 4:

5)   «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

E' un trattamento lecito quello senza consenso di dati pseudonimizzati.

Una riflessione sul punto e' utile.

Espressamente l'utilizzo di hash al posto dei dati e' pseudonimizzazione. Iin tema di anonimizzazione si rinvia alle indicazioni  fornite dal Working Party WP29 con la Opinion 5/2014 on anonymization techniquesArticle 29 WP Statement on encryption (ePrivacy)

Ricorda di cercare nel gdpr il termine pseudonimizzazione con lo strumento offerto da RicercaGiuridica.com

Spataro

15.04.2018 https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?mcod=GDPR&search=pseudonim



Partecipa anche tu:
  • Cosa pensi della voce ?
  • Commenta o chiedi:
tutti i dati sono facoltativi e informatici e li usiamo solo per rispondervi. No newsletter. Si applica la privacy policy di IusOnDemand srl.


Ti possono interessare anche:
  • 94079
  • 2018-04-15
  • Pseudonimizzazione
  • Dati resi anonimi tramite fingerprint o tecniche di hash
  • Di cosa sitamo parlando ?

    Partiamo dai considerando del gdrp:

    (28) L’applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L’introduzione esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.

    (29) Al fine di creare incentivi per l’applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali, dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con possibilità di analisi generale all’interno dello stesso titolare del trattamento, qualora il titolare del trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il trattamento interessato, l’attuazione del presente regolamento, e che le informazioni aggiuntive per l’attribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano conservate separatamente. Il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate all’interno dello stesso titolare del trattamento.

    Continuiamo con gli articoli.

    Ed ecco la definzione all'art. 4:

    5)   «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

    E' un trattamento lecito quello senza consenso di dati pseudonimizzati.

    Una riflessione sul punto e' utile.

    Espressamente l'utilizzo di hash al posto dei dati e' pseudonimizzazione. Iin tema di anonimizzazione si rinvia alle indicazioni  fornite dal Working Party WP29 con la Opinion 5/2014 on anonymization techniquesArticle 29 WP Statement on encryption (ePrivacy)

    Ricorda di cercare nel gdpr il termine pseudonimizzazione con lo strumento offerto da RicercaGiuridica.com

  • https://www.ricercagiuridica.com/codici/indice.php?mcod=GDPR&search=pseudonim
  • https://www.civile.it/internet/images/2018Selezione_014.jpg
  • spataro
  • dizionario
  • dizionario,anonimato,pseudonimi,fingerprint,crittografia,hash,hashing,privacy,gdpr
  • S
  • -
  • -
  • 0
  • Ilaw - Lavorare con internet
  • 2
  • 0
  • N
  • -
  • 9547
  • -
  • 0
  • -
  • -
  • -
  • -