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Autodeterminazione informativa

Dalla liberta' di informarsi al tracciamento degli ip dinamici

Il prigioniero e' un famoso telefilm degli anni sessanta.

Deportato in una citta' modello dove tutti i cittadini erano numerati, controllati, informati ed educati, il prigioniero cerca la ribellione contrastando il sistema e poi usandolo dal suo interno per minarlo, come un virus.

Al tema del proprio diritto alla privacy si univa la liberta' di informarsi come riteneva meglio, e di non essere spiato in ogni comportamento, che poi veniva pubblicato sul giornale della cittadina sia per enfatizzare i comportamenti in rispetto del sistema, sia per enfatizzare quelli "diseducativi".

Il tema della liberta' d'informazione e' stato affrontato dai primi giuristi, se non ricordo male Losano e pochi altri, sottolineando come la liberta' costituzionale di informare comporta, indirettamente, la liberta' dei singoli di scegliere liberamente come informarsi.

Di recente il tema sta aumentando di rilievo, sia per la nuova privacy di Google che per i comportamenti di Facebook. La critica comune e': perche' loro possono fare quello che agli Stati e' vietato ?

Nella tendenza generale di mettere sotto un ombrello legale i comportamenti rilevanti per il diritto ancora poco conosciuti, la strada percorsa da quasi tutti e' quella di far poggiare la privacy sui diritti dell'uomo, costituzionali o meno.

Segnalo il recente intervento di Elisa Bertolini scrive, al link sotto indicato su MediaLaws:

"con la sentenza del 1983 (il celebre Volkszählungsurteil, Bundesverfassungsgericht 15-12-1983, 1 BvR 209/83) in cui il Tribunale sanciva il diritto all’autodeterminazione informativa

...

"Dal punto di vista costituzionale, il Tribunale fondò la propria decisione sul rispetto di due libertà fondamentali garantite dal Grundgesetz (GG), il diritto al libero sviluppo della propria personalità (allgemeines Persönlichkeitsrecht) ex art. 2, Abs. 1 e l’intangibilità della dignità dell’uomo (Menschenwürde), ex art. 1, Abs. 1."

Bertolini continua quindi sul punto nodale del tema: l'obbligo di conservazione delle attivita' svolte per mezzo di operatori e il tema degli ip dinamici.

Rinvio al link, ogni sintesi sarebbe inadeguata.

Spataro

23.03.2012 https://www.medialaws.eu/bundesverassungsgericht-un-nuovo-tassello-nella-tutela-della-informationelle-selbstbestimmung/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter



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    Al tema del proprio diritto alla privacy si univa la liberta' di informarsi come riteneva meglio, e di non essere spiato in ogni comportamento, che poi veniva pubblicato sul giornale della cittadina sia per enfatizzare i comportamenti in rispetto del sistema, sia per enfatizzare quelli "diseducativi".

    Il tema della liberta' d'informazione e' stato affrontato dai primi giuristi, se non ricordo male Losano e pochi altri, sottolineando come la liberta' costituzionale di informare comporta, indirettamente, la liberta' dei singoli di scegliere liberamente come informarsi.

    Di recente il tema sta aumentando di rilievo, sia per la nuova privacy di Google che per i comportamenti di Facebook. La critica comune e': perche' loro possono fare quello che agli Stati e' vietato ?

    Nella tendenza generale di mettere sotto un ombrello legale i comportamenti rilevanti per il diritto ancora poco conosciuti, la strada percorsa da quasi tutti e' quella di far poggiare la privacy sui diritti dell'uomo, costituzionali o meno.

    Segnalo il recente intervento di Elisa Bertolini scrive, al link sotto indicato su MediaLaws:

    "con la sentenza del 1983 (il celebre Volkszählungsurteil, Bundesverfassungsgericht 15-12-1983, 1 BvR 209/83) in cui il Tribunale sanciva il diritto all’autodeterminazione informativa

    ...

    "Dal punto di vista costituzionale, il Tribunale fondò la propria decisione sul rispetto di due libertà fondamentali garantite dal Grundgesetz (GG), il diritto al libero sviluppo della propria personalità (allgemeines Persönlichkeitsrecht) ex art. 2, Abs. 1 e l’intangibilità della dignità dell’uomo (Menschenwürde), ex art. 1, Abs. 1."

    Bertolini continua quindi sul punto nodale del tema: l'obbligo di conservazione delle attivita' svolte per mezzo di operatori e il tema degli ip dinamici.

    Rinvio al link, ogni sintesi sarebbe inadeguata.

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