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AGGIORNAMENTO

Dall'entrata in vigore della legge n. 103/2012 e con le sentenze di Cassazione penale SS UU n. 31022 del 2015 e n. 12536 del 2016 tutti i siti con ricavi sopra i 100.000 sono testate da registrare.

Al di sotto, con periodicita', vi sono solo alcune agevolazioni.

Ecco la Cassazione penale SS UU 31022 del 2015 che impone la registrazione:

21.5. Anche il d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, intervenendo in maniera urgente sul riordino dei contributi alle imprese editrici, si muove lungo la linea di omologazione della testata giornalistica in edizione digitale a quella in edizione cartacea, statuendo che, in caso di pubblicazione di entrambe con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è obbligata alla duplice iscrizione, ma soltanto a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione (art. 3, comma 2, ultimo periodo). La medesima legge contiene disposizioni (art. 3-bis) volte a favorire l'editoria digitale, esentando dall'obbligo di registrazione presso il Tribunale e di iscrizio al roc i periodici di piccole dimensioni (ricavi annui non superiori a 100.000 euro) diffusi esclusivamente via web. Di norma, quindi, i giornali telematici sono soggetti agli obblighi di cui alle leggi n. 47 del 1948 e n. 62 del 2001.

22. Tutto quanto esposto legittima, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di "stampa", idoneo ab origine ad adeguarsi alla prevedibile evoluzione dei tempi e a ricomprendere la nuova realtà dei quotidiani o periodici on line regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l'editoria. 

Attenzione ai risvolti sulle competenze dei giornalisti: legge n. 233/2012

Tutto ruota attorno alla nozione di periodicita'.

Cosi' anche la Cassazione penale 12536 del 2016

in questo quadro, hanno osservato le Sezioni unite, «la previsione dell'obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma è funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili».

In caso di spazi pubblicitari e' necessario registrarsi anche al roc presso agcom con gli adempimenti del caso (bilancio, etc etc).

Ecco la Cassazione penale SS UU 31022 del 2015 che impone la registrazione:

21.5. Anche il d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, intervenendo in maniera urgente sul riordino dei contributi alle imprese editrici, si muove lungo la linea di omologazione della testata giornalistica in edizione digitale a quella in edizione cartacea, statuendo che, in caso di pubblicazione di entrambe con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è obbligata alla duplice iscrizione, ma soltanto a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione (art. 3, comma 2, ultimo periodo). La medesima legge contiene disposizioni (art. 3-bis) volte a favorire l'editoria digitale, esentando dall'obbligo di registrazione presso il Tribunale e di iscrizio al roc i periodici di piccole dimensioni (ricavi annui non superiori a 100.000 euro) diffusi esclusivamente via web. **Di norma, quindi, i giornali telematici sono soggetti agli obblighi di cui alle leggi n. 47 del 1948 e n. 62 del 2001**.

22. Tutto quanto esposto **legittima, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di "stampa", idoneo ab origine ad adeguarsi alla prevedibile evoluzione dei tempi** e a ricomprendere la nuova realtà dei quotidiani o periodici on line regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l'editoria.



VECCHIO TESTO

Giova qui ricordare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997:

"- CONSIDERATO che il Tribunale di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione, già da tempo ha ritenuto che un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla stampa;

- CONSIDERATO che le nozioni di periodico, quotidiano e agenzia di stampa sono sempre state intese in modo estremamente ampio, proprio allo scopo di evitare forme di sindacato o di controllo sui contenuti stessi;

- CONSIDERATO che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel concetto di periodico va ricompresa ogni pubblicazione programmaticamente periodica "quale ne sia il contenuto informativo e ne sia stata o no prestabilita la conclusione del piano di pubblicazione. Né a fondare l'esclusione della tipologia può valere il fatto che il messaggio di cui è portatrice sia trasmesso in tutto o in parte con mezzi diversi dalla stampa tradizionale";

- CONSIDERATO che in queste espressioni si coglie l'intendimento di ampliare la tradizionale nozione di periodico, onde adeguarla alle forme di diffusione più moderne, che, in tale linea di tendenza, la compatibilità delle nuove tecniche editoriali con la vigente normativa trova risposta positiva;

- VISTA la nota del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII - Prot. N. 7/38002/8094 del 26 ottobre 1995, da cui si evince che i cosiddetti "giornali telematici" (videotel, televideo, audiotel, ecc.) non rientrano nella previsione di cui all'art. 28 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 (che consente a coloro che non esercitano la professione di giornalista di essere iscritti nell'elenco Speciale quali direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale e scientifico) e, pertanto oltre ad essere sottoposti all'obbligo della registrazione di cui all'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, devono essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all'Albo (professionista o pubblicista);"

Ad oggi tutte queste considerazioni sono superate dalla nuova normativa che equipara un sito di informazione periodica ad un periodico cartaceo.

Tuttavia le discussioni in merito sono talmente ampie da imporre attualmente solo la citazione dei pareri.

Secondo alcuni la periodicita' non vi sarebbe anche con qualche giorno di slittamento delle notizie. Secondo altri l'obbligo e' solo per chi fa informazione tramite impresa commerciale. Secondo altri ancora l'obbligo e' indistinto, alle condizioni di legge. Poiche' il relatore ha interpretato la legge come un modo per ottenere finanziamenti, pur non sussistendo l'obbligo, ad oggi vi e' da escludere conseguenze penali per chi continui la pubblicazione senza le indicazioni di legge. Per ogni evenienza, tutti ritengono piu' che opportuno indicare l'autore del sito.

Spataro

01.02.2007 https://



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    Al di sotto, con periodicita', vi sono solo alcune agevolazioni.

    Ecco la Cassazione penale SS UU 31022 del 2015 che impone la registrazione:

    21.5. Anche il d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, intervenendo in maniera urgente sul riordino dei contributi alle imprese editrici, si muove lungo la linea di omologazione della testata giornalistica in edizione digitale a quella in edizione cartacea, statuendo che, in caso di pubblicazione di entrambe con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è obbligata alla duplice iscrizione, ma soltanto a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione (art. 3, comma 2, ultimo periodo). La medesima legge contiene disposizioni (art. 3-bis) volte a favorire l'editoria digitale, esentando dall'obbligo di registrazione presso il Tribunale e di iscrizio al ROC i periodici di piccole dimensioni (ricavi annui non superiori a 100.000 euro) diffusi esclusivamente via web. Di norma, quindi, i giornali telematici sono soggetti agli obblighi di cui alle leggi n. 47 del 1948 e n. 62 del 2001.

    22. Tutto quanto esposto legittima, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di "stampa", idoneo ab origine ad adeguarsi alla prevedibile evoluzione dei tempi e a ricomprendere la nuova realtà dei quotidiani o periodici on line regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l'editoria. 

    Attenzione ai risvolti sulle competenze dei giornalisti: legge n. 233/2012

    Tutto ruota attorno alla nozione di periodicita'.

    Cosi' anche la Cassazione penale 12536 del 2016

    in questo quadro, hanno osservato le Sezioni unite, «la previsione dell'obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma è funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili».

    In caso di spazi pubblicitari e' necessario registrarsi anche al ROC presso AGCOM con gli adempimenti del caso (bilancio, etc etc).

    Ecco la Cassazione penale SS UU 31022 del 2015 che impone la registrazione:

    21.5. Anche il d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, intervenendo in maniera urgente sul riordino dei contributi alle imprese editrici, si muove lungo la linea di omologazione della testata giornalistica in edizione digitale a quella in edizione cartacea, statuendo che, in caso di pubblicazione di entrambe con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è obbligata alla duplice iscrizione, ma soltanto a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione (art. 3, comma 2, ultimo periodo). La medesima legge contiene disposizioni (art. 3-bis) volte a favorire l'editoria digitale, esentando dall'obbligo di registrazione presso il Tribunale e di iscrizio al ROC i periodici di piccole dimensioni (ricavi annui non superiori a 100.000 euro) diffusi esclusivamente via web. **Di norma, quindi, i giornali telematici sono soggetti agli obblighi di cui alle leggi n. 47 del 1948 e n. 62 del 2001**.
    
    22. Tutto quanto esposto **legittima, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di "stampa", idoneo ab origine ad adeguarsi alla prevedibile evoluzione dei tempi** e a ricomprendere la nuova realtà dei quotidiani o periodici on line regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l'editoria. 



    VECCHIO TESTO

    Giova qui ricordare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997:

    "- CONSIDERATO che il Tribunale di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione, già da tempo ha ritenuto che un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla stampa;

    - CONSIDERATO che le nozioni di periodico, quotidiano e agenzia di stampa sono sempre state intese in modo estremamente ampio, proprio allo scopo di evitare forme di sindacato o di controllo sui contenuti stessi;

    - CONSIDERATO che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel concetto di periodico va ricompresa ogni pubblicazione programmaticamente periodica "quale ne sia il contenuto informativo e ne sia stata o no prestabilita la conclusione del piano di pubblicazione. Né a fondare l'esclusione della tipologia può valere il fatto che il messaggio di cui è portatrice sia trasmesso in tutto o in parte con mezzi diversi dalla stampa tradizionale";

    - CONSIDERATO che in queste espressioni si coglie l'intendimento di ampliare la tradizionale nozione di periodico, onde adeguarla alle forme di diffusione più moderne, che, in tale linea di tendenza, la compatibilità delle nuove tecniche editoriali con la vigente normativa trova risposta positiva;

    - VISTA la nota del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII - Prot. N. 7/38002/8094 del 26 ottobre 1995, da cui si evince che i cosiddetti "giornali telematici" (videotel, televideo, audiotel, ecc.) non rientrano nella previsione di cui all'art. 28 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 (che consente a coloro che non esercitano la professione di giornalista di essere iscritti nell'elenco Speciale quali direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale e scientifico) e, pertanto oltre ad essere sottoposti all'obbligo della registrazione di cui all'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, devono essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all'Albo (professionista o pubblicista);"

    Ad oggi tutte queste considerazioni sono superate dalla nuova normativa che equipara un sito di informazione periodica ad un periodico cartaceo.

    Tuttavia le discussioni in merito sono talmente ampie da imporre attualmente solo la citazione dei pareri.

    Secondo alcuni la periodicita' non vi sarebbe anche con qualche giorno di slittamento delle notizie. Secondo altri l'obbligo e' solo per chi fa informazione tramite impresa commerciale. Secondo altri ancora l'obbligo e' indistinto, alle condizioni di legge. Poiche' il relatore ha interpretato la legge come un modo per ottenere finanziamenti, pur non sussistendo l'obbligo, ad oggi vi e' da escludere conseguenze penali per chi continui la pubblicazione senza le indicazioni di legge. Per ogni evenienza, tutti ritengono piu' che opportuno indicare l'autore del sito.

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