Impianti di pubblica utilita'
Definizione
Art. 420 cp: sono gli impianti accessibili al pubblico. Tutti i tentativi di accesso illecito a impianti di tal genere sono sanzionati penalmente con maggiore gravita'.
Resta il problema della protezione di tali sistemi.
La privacy inoltre impone misure minime di sicurezza e talvolta anche la denuncia delle infrazioni ai sistemi di sicurezza, In poche parole, si impone all'imputato di dichiarare di essere colpevole. E naturalmente questa norma crea dubbi di natura costituzionale.
Spataro
01.02.2007
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2007-02-01
Impianti di pubblica utilita'
Definizione
Art. 420 cp: sono gli impianti accessibili al pubblico. Tutti i tentativi di accesso illecito a impianti di tal genere sono sanzionati penalmente con maggiore gravita'.
Resta il problema della protezione di tali sistemi.
La privacy inoltre impone misure minime di sicurezza e talvolta anche la denuncia delle infrazioni ai sistemi di sicurezza, In poche parole, si impone all'imputato di dichiarare di essere colpevole. E naturalmente questa norma crea dubbi di natura costituzionale.
Spataro
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