Documento informatico
Definizione
"Art. 491 -bis. c.p. (Documenti informatici)
1. Se alcuna delle falsita' previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati a elaborarli.»."
Ad ogni fine di legge vi e' il dpr 513/97 legge Bassanini, firma digitale, in attuazione dell'art. 15 comma 2 legge 59 del 1997: documento elettronico e' "il risultato della procedura informatica che rende manifesta e consente di verificare la riferibilita' soggettiva e l'integrita' di un documento informatico o un insieme di documenti informatici.
Ai fini della dichiarazione dei redditi vi sono le fonti ministeriali.
A livello comunitariola Commissione UE nelle comunicazioni più recenti - Com(97)157 e Com(97)500 - ha annunciato specifiche iniziative in materia di firma digitale. Con la comunicazione n.297 del 13.05.98 - "Proposal for a European Parliament and Council Directive on a common framework for electronic signatures" la materia e' stata precisata.
Per documento elettronico bisogna comprendere che non si parla del fax, di un file di word, o di un messaggio di posta elettronica, ma un file informatico che, opportunamente trattato secondo i criteri stabiliti dalla legge, acquista il valore di forma scritta.
Documento elettronico non e' il certificato al quale viene apposta una firma digitalizzata che resta una immagine e non ha valore se non per le leggi che le conferiscono validita'.
Spataro
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