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Terzo trasportato: le condizioni dell'azione: sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli dott. Italo Bruno

Abstract: Giudice di Pace di Pozzuoli, sent. 6 aprile 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.477/09 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

(…) Luigi, nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) - elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Emilio (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE

E

S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) - elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Stefano (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attore: ammettere i mezzi istruttori; condannare la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 4.500,00 per le lesioni subite in qualità di trasportato sulla moto garantita per la RCA dalla Società convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare l’inammissibilità della domanda ex art. 141 del D.L.vo 209/05; dichiarare l’improponibilità della domanda per non aver ottemperato al disposto degli artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Luigi, con atto di citazione ritualmente notificato il 21/11/08 alla S.p.A. (ZETA) la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché – accertata la qualità di trasportato sulla moto Yamaha tg. (…) di proprietà di (Tizio) ed assicurata con la Spa (Zeta) - fosse condannata quest’ultima, in persona del legale rapp.te pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

- che, in data 21/6/08, sull’autostrada A3, all’altezza dell’uscita Portici-Bellavista, in qualità di trasportato sulla moto Yamaha tg. (…) di proprietà di (Tizio) ed assicurata con la Spa (Zeta), subiva lesioni a causa dello scivolamento della moto su di una vasta chiazza d’olio presente sull’asfalto che faceva rovinare al suolo la moto ed i suoi occupanti;

- che nella caduta riportava lesioni per le quali veniva medicato al p.s. dell’Ospedale “A. Maresca” di Torre del Greco (NA), dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: contusione gamba destra con escoriazioni;

- che il veicolo su cui era trasportato era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni con racc.ta a.r. n. 126822247360-2 ricevuta il 3/7/08, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa (Zeta) che, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità della domanda per l’inapplicabilità dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 nel caso di specie, l’improponibilità per non avere ottemperato al disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05 e, nel merito, la contestava sia sull’an che sul quantum debeatur.

Sulle richieste ed eccezioni delle parti, questo Giudice si riservava con termine per note e, all’udienza dell’1/4/09, invitava le parti a concludere ed a discutere la causa ed assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore alla luce dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 (Risarcimento del terzo trasportato).

Tale articolo, al comma 1 recita:

- Salvo l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

La procedura di cui al suddetto articolo, quindi, si applica alle sole ipotesi in cui i sinistri, che hanno come vittima il trasportato, abbiano visto il coinvolgimento di almeno due veicoli, con esclusione dei sinistri cagionati da “caso fortuito”.

Ora, anche se il “caso fortuito” comprende il fatto del terzo (Cfr. Cass. Sez. 3^ 27/1/05 n. 1655; Cass. 30/3/01 n.4742; Cass. 22/2/00 n.1971), ciò nondimeno, nel contesto della norma in questione, per “caso fortuito” deve intendersi che il sinistro non sia imputabile ad alcuna colpa, né concreta né presunta del vettore.

La giurisprudenza della Cassazione è conforme nel precisare che:

- Nel settore della circolazione stradale può ritenersi caso fortuito - il quale costituisce la componente causale di un evento che, per la sua imprevedibilità ed autonomia causale, esclude la responsabilità del soggetto coinvolto in un fatto dannoso - l'avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell'accadimento, venga a costituire l'unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell'evento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5667 del 18/09/86);

- Il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa alla quale sia imputabile il verificarsi dell'evento, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod.civ. in tema di incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli (nella specie e stato ritenuto che lo “slittamento” dovuto ad una macchia d'olio sulla quale improvvisamente era venuta a trovarsi la macchina investitrice costituisse, in mancanza di ogni elemento di colpa concorrente dell'autista, una ipotesi di caso fortuito idoneo a vincere la presunzione ex art. 2054 cod. civ (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 2725 del 21/07/1969).

Nel caso di specie, il sinistro si è verificato per la presenza di una macchia di gasolio sul manto stradale a causa della quale il conducente ed il trasportato sul motoveicolo Yamaha rovinavano al suolo.

Tale causa del sinistro esclude qualsiasi onere risarcitorio in capo alla Compagnia di assicurazione del vettore.

Infatti, la norma di cui all’art. 141 CdA presuppone, ai fini della sua applicabilità, che il sinistro si sia verificato tra almeno due veicoli.

La necessità di tale requisito, oltre che dal tenore letterale della norma, è avvalorata dalla possibilità per la compagnia di assicurazione che liquida il risarcimento di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché della previsione che l’impresa di assicurazione di quest’ultimo può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Nel merito dell’azione per cui è causa, pur sapendo che il terzo danneggiante potrebbe essere l’Ente Autostrade (essendo il sinistro verificatosi nella corsia Sud dell’Autostrada A3, nei pressi dell’uscita di Portici-Bellavista), non si conosce la compagnia di assicurazione di quest’ultima, verso cui, eventualmente, la comparente Spa (Zeta) potrebbe rivalersi.

Nella normativa di cui al D.L.vo 209/05, al danneggiato terzo trasportato sono concesse due azioni alternative: quella nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore quando ne sussistono i presupposti, e quella nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione, ex art. 144.

La Corte Costituzionale, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, ha statuito che: la norma di cui all’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Cfr. ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008).

Quindi, il terzo trasportato può agire ai sensi dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l’azione diretta di cui all’art. 144 stesso Codice.

La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Luigi nei confronti della S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1)dichiara la domanda inammissibile;

2)compensa tra le parti le spese del procedimento;

3) sentenza non esecutiva.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 6 aprile 2009 al n. 915 del Mod.16.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

Testo del 2009-04-26

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