"Oltre il dovuto, ma non illecitamente e anzi doverosamente. Etica nel diritto." - V.S.
Decreto ingiuntivo
Decreto ingiuntivo emesso poco dopo l'effettivo pagamento (ritardato): e le spese legali ?
Ringraziamo degli interventi:
Avv. Alfredo Imparato Avv. Gianluca Nargiso -foro di Torino Avv. Mario Giannarin
I
Il caso è semplice e penso ricorrente. Una somma viene pagata proprio nel periodo - nella fattispecie lunghissimo - che va dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo alla emissione dello stesso. Il problema che mi si pone - e pongo a voi - è quello delle spese legali liquidate in d.i.. La cassazione, a quanto pare, è orientata nel senso che, intervenuto il pagamento della somma richiesta per via monitoria, il decreto ingiuntivo successivamente emesso deve - semplifico - considerarsi assolutamente inutile. In particolare,e per quanto attiene le spese liquidate nell'ambito dello stesso, l'unica strada lasciata all'interessato sarebbe quella di agire in un separato giudizio. Per quanto mi riguarda, ho grossi problemi a convincermi della correttezza di una simile impostazione. Si consideri, infatti, che, nel mio caso, il decreto ingiuntivo è stato emesso a più di 3 mesi dal deposito del ricorso. E, come se non bastasse, questo (il deposito) è intervenuto solo in seguito a una miriade di racc. a/r rimaste senza esito e senza riscontro. Scaricare sulla parte creditrice che in buona fede, e dopo molti mesi di attesa, ha introdotto una procedura monitoria anche l'onere di instaurare un ordinario giudizio al fine di conseguire le spese legali sostenute e liquidate nell'ambito di detta procedura, mi sembra davvero troppo. Ed è per questo che sono incline a notificare il d.i.. Cosa ne pensate?
---
Il Giudice mi ha revocato il decreto e condannato alle spese del giudizio di opposizione. La motivazione è che la litispendenza nela caso del procedimento monitorio non avviene con il deposito del ricorso, ma con la notifica al debitore.
---
Principio non pacifico, per fortuna: per le varie ipotesi vedasi il Commentario Cedam al Cpc sub art. 653. Le spese sono dovute sia prima della notifica dell'ingiunzione che dopo, nel caso di sentenza di rigetto dell'opposizione ed anche nel caso di accoglimento parziale salva espressa statuizione sul punto. Peraltro il principio per cui le spese vengono poste a carico del debitore che paga nelle mora è rinvenibile nell'art. 1224 II comma c.c.. 09.01.2009 Spataro Lista Civile.it
|