Segui via: Newsletter - Telegram
 

"Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi." - Galileo Galilei



Diritto bancario    

La compensazione nella procedura fallimentare dei crediti derivanti dallo scioglimento del contratto preliminare. L’ipotesi delle rimesse nel rapporto

La compensazione nella procedura fallimentare dei crediti derivanti dallo sciogl ...
30.11.2002 - pag. 25467 print in pdf print on web

L

L’art. 72 Legge Fallimentare (R.D. n. 267/42) al comma 4 autorizza il curatore, nell’ipotesi di fallimento del venditore e sempre che il bene venduto non sia già passato in proprietà del compratore, allo scioglimento del contratto intercorso. In tal caso il compratore ha facoltà di insinuarsi nel passivo fallimentare per far valere il proprio credito, senza tuttavia alcun diritto al risarcimento di eventuali danni subiti. Questo perché si ritiene che il curatore non sia in alcun modo responsabile, atteso che si è limitato a disporre di un proprio diritto, stabilito dalla legge fallimentare.


Condividi su Facebook

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi." - Galileo Galilei








innovare l'informatica e il diritto


per la pace