Segui via: Newsletter - Telegram
 




Famiglia    

Separazione breve e divorzio diretto

Sempre piu' norme per mettere fine alla famiglia. Sarebbe fantastico avere norme per aiutare le famiglie, senza che diventi un servile assistenzialismo demagogico come gli 80 euro.
19.03.2015 - pag. 91297 print in pdf print on web

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

    I

    Il Senato approva un ddl sulla separazione breve, ma stralcia la norma che consentiva il divorzio senza separazione in assenza di figli.

     

    Questo il testo che va all'altro ramo del Parlamento:

     

    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».

    Art. 2.

    1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».

    Art. 3.

    1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».

    Art. 4.

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.

     

     

    Questa invece la norma stralciata che al momento risulta ancora da assegnare:

    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    1. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

    «Art. 3-bis. – 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti».


    Condividi su Facebook

    19.03.2015 Spataro

    Senato

    Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

        













    innovare l'informatica e il diritto


    per la pace