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Diffamazione 29.10.2014    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Diffamazione: approvata, passa alla Camera. Si applica al web anche non testata giornalistica

Qualcosa di piu' ?
Spataro

 

R

Ricordo ancora quando le istituzioni sollecitavano norme draconiane sulla diffamazione online.

Da allora le norme non hanno introdotto molto di piu'. Chi denunciata rischia di pagare moltissimo, ma il denunciante può essere condannato ad una somma che il giudice può liberamente ritenere equa, e quindi anche bassa e comunque insindicabile in Cassazione.

Su cosa sia diffamazione, ovviamente, nulla di nuovo. Nulla che cambierà il malcostume di oggi, i troll, gli esaltati.

Si applica anche alle non testate giornalistiche:

«Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). -- Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

Quindi ?

Bella domanda. Voglio sentire gli altri esperti del web cosa ne pensano. Io ci sto lavorando da tempo e questo sembra il cacio sui maccheroni.

Vediamo le altre norme:

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (Ingiuria). -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (Diffamazione). -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».

29.10.2014 Spataro



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