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"“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili." - Giovanni Falcone



Divorzio    

Cosa cambierebbe con il divorzio breve ?

Se verra' approvato, cosa cambiera' nel divorzio breve ?
30.05.2014 - pag. 89951 print in pdf print on web

C

Come cambieranno la separazione e il divorzio se approvati ?

1. Meno tempo  e 2. scioglimento della comunione legale da subito, nella consensuale.

Quindi dopo soli dodici mesi dalla separazione si potrà divorziare, e la comunione viene sciolta alla separazione. Sei mesi in caso di consensuale.

Cambierà qualcosa nei costumi degli italiani ?

A mio parere si ridurrà la litigiosità che forzatamente veniva trascinata per 3 anni.

Sarà invece interessante vedere se aumenteranno i divorzi.

 

Dall'Istat è utile dipingere il quadro ufficiale:

Nel 2011 le separazioni sono state 88.797 e i divorzi 53.806, sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente (+0,7% per le separazioni e -0,7% per i divorzi).

I tassi di separazione e di divorzio totale sono in continua crescita. Nel 1995 per ogni 1.000 matrimoni si contavano 158 separazioni e 80 divorzi, nel 2011 si arriva a 311 separazioni e 182 divorzi.

La durata media del matrimonio al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento risulta pari a 15 anni per le separazioni e a 18 anni per i divorzi.

L'età media alla separazione è di circa 46 anni per i mariti e di 43 per le mogli; in caso di divorzio raggiunge, rispettivamente, 47 e 44 anni. Questi valori sono aumentati negli anni per effetto della posticipazione delle nozze in età più mature e per la crescita delle separazioni con almeno uno sposo ultrasessantenne.

La tipologia di procedimento scelta in prevalenza dai coniugi è quella consensuale: nel 2011 si sono concluse in questo modo l'84,8% delle separazioni e il 69,4% dei divorzi.

La quota di separazioni giudiziali (15,2% il dato medio nazionale) è più alta nel Mezzogiorno (19,9%) e nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano un basso livello di istruzione (21,5%).

Il 72% delle separazioni e il 62,7% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio. Il 90,3% delle separazioni di coppie con figli ha previsto l'affido condiviso, modalità ampiamente prevalente dopo l'introduzione della Legge 54/2006.

Nel 19,1% delle separazioni è previsto un assegno mensile per il coniuge (nel 98% dei casi corrisposto dal marito). Tale quota è più alta al Sud e nelle Isole (rispettivamente 24% e 22,1%), mentre nel Nord si attesta al 16%. Gli importi dell'assegno mensile sono, al contrario, mediamente più elevati al Nord (562,4 euro) che nel resto del Paese (514,7 euro).

Nel 57,6% delle separazioni la casa è assegnata alla moglie, nel 20,9% al marito mentre nel 18,8% dei casi si prevedono due abitazioni autonome e distinte, ma diverse da quella coniugale.

 

 

Ecco i pareri

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 831 Amici e abbinate, «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi»;

            considerato che la normativa contenuta nel decreto-legge è riconducibile, in linea generale, alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l)», della Costituzione;

            preso atto della nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, che novella l'articolo 3, lettera b), numero 2), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, finalizzata ad anticipare la decorrenza dei termini per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

            considerato, in particolare, che la lettera a) prevede che il nuovo termine di dodici mesi relativo alla durata senza interruzioni delle separazioni dei coniugi nel caso di separazioni giudiziali ovvero di separazioni consensuali omologate, decorre dalla data di notificazione della domanda di separazione;

            considerato, altresì, che la medesima lettera a) introduce una condizione alla decorrenza stabilendo che, nel caso di separazione giudiziale, il predetto termine decorre qualora l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

            evidenziato, al riguardo, che tale formulazione non appare sufficientemente chiara e potrebbe, pertanto, generare incertezze interpretative in sede di applicazione della norma;

            rilevato che la lettera b) stabilisce che nelle separazioni consensuali dei coniugi il termine di dodici mesi è ridotto a sei mesi senza, tuttavia, precisare il dies a quo,

            esprime
PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio la portata dell'inciso «purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto» nel senso di eliminarlo o di adottare una formula che superi possibili incertezze interpretative;

            b) all'articolo 1, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il termine iniziale di decorrenza dei sei mesi nel caso di separazione consensuale dei coniugi.

 

 

 

Ecco il testo unificato della Commissione

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Art. 1.

      1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».


Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».

 

Art. 3.

      1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel
momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio».


Art. 4.
      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.


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