Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario – Intervenuta definizione per chiusura liti pendenti – Omissione delle attività conseguenti da parte di ufficio impositore e agente di riscossione – Richiesta di una decisione di merito – Lite temeraria – Sussistenza.


2014-01-12
abstract: Commissione Tributaria Provinciale Reggio Calabria, Sentenza n. 729/7/2013 del 8.11.2013

Segnalato da Franco Ionadi


   Viola il principio di lealtà e correttezza il comportamento dell’ufficio impositore il quale, in presenza di una istanza del contribuente di definizione della lite pendente ex art. 39 DL n. 98/2011, relativa a un avviso di accertamento dallo stesso emesso, proceda egualmente all’iscrizione a ruolo provvisoria scaturente dal medesimo accertamento o ometta di ordinare la sospensione della riscossione.

   Sussistono i presupposti per la qualificazione di lite temeraria ex art. 96 cpc,  allorché l’ufficio impositore, malgrado l’allegazione di parte ricorrente in ordine alla avvenuta presentazione della istanza di definizione e del pagamento delle conseguenti imposte, si costituisca in giudizio instando per il rigetto del gravame.

   Costituisce anche colpa grave, ex art. 96 cpc,  il comportamento dell’agente di riscossione il quale, in presenza di una istanza di parte contribuente di sospensione della riscossione a motivo dell’intervenuta definizione della vertenza per condono, ometta l’effettuazione delle opportune verifiche cui era tenuto in forza del principio di lealtà e collaborazione, insistendo nel giudizio e proclamando la propria estraneità alla vertenza.  

Sentenza integrale in commercialistatelematico.com


2014-01-12 Segnalato da Franco Ionadi








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