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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9332 documenti.

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Cassinelli 21.11.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Nuova proposta ammazza blog: Cassinelli alla Camera. Meglio pittori che scrittori

Divide et impera - Screenshot del sito di Roberto Cassinelli
Spataro

 

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

A

AGGIORNAMENTO

Trovo corretto segnalare che il progetto e' stato modificato due volte dall'on. Cassinelli dando seguito alle email ricevute. Trovate sotto il tag CASSINELLI quanto ci siamo detti.

Infine nella mia provocatoria battuta in fondo all'articolo c'e' un errore: l'art 31 della l. 39 del 2002, poi dlgs 70 del 2003, gia' prevede quanto io proponevo.

Su editoria la sintesi delle argomentazioni: oggi registrare un blog non e' obbligatorio.

 

TESTO INIZIALE

Progetto di legge: 1921 (Fase iter Camera: 1^ lettura) CASSINELLI: "Modifiche all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di definizione e disciplina del prodotto editoriale" (1921) Stato iter: Da assegnare C. 1921      Iniziativa parlamentare; presentato il 19 novembre 2008

Con questo progetto Cassinelli propone di dividere nettamente chi guadagna da chi non guadagna.

Il testo della proposta non e' ancora disponibile online, ma pare che Punto-Informatico, che sta cercando il parlamentare, l'abbia potuta leggere.

Alcuni ottimi interpreti si chiedono perche' non dovrebbe esserci una distinzione tra siti commerciali, da iscrivere al roc, e siti puramente amatoriali.

La domanda e' seria e pretende una risposta adeguata.

Quando il videotel stava per diffondersi, i guadagni limitati consentivano di investire nello strumento e offrire nuovi servizi.

Tanto piu' offerta, tanti piu' utenti interessati.

Poi la lettura di una circolare dell'Ordine dei giornalisti di Roma fece credere fosse obbligatorio essere tutti testate giornalistiche.

Il risultato fu che in Italia Videotel si svuoto', e in Francia il Minitel porto' l'alfabetizzazione telematica e il successivo forte sviluppo di internet.

Oggi imporre la registrazione al Roc significa:

  • avere partita iva
  • diventare editori 
  • registrare la testata oltre che l'editore
  • avere un direttore responsabile giornalista professionista
  • incaricare un commercialista
  • preparare annualmente il bilancio specifico per l'agcom
  • e altro.

Tutto questo semplicemente impedisce la nascita di nuovi operatori sul mercato, e i piccoli che non potranno spendere qualche migliaio di euro scompariranno.

Invece di favorire la nascita di piccoli imprenditori si fermano sul nascere.

Tanto piu' grave quanto questi adempimenti non esistono nelle altre nazioni.

Aggiungo che si impedisce ai piccoli di integrare il proprio stipendio come autori di un bene immateriale.

Con il paradosso che un pittore puo' dipingere e vendere i proprio quadri, ma uno scrittore che ha il proprio sito deve registrarsi al roc con un giornalista professionista quale direttore responsabile prima di esporre un banner pubblicitario.

La soluzione pero' c'e': lo scrittore non pubblichi in proprio, ma vada da un editore.

Ah, ecco.

Oggi chi vuole puo' iscriversi al roc senza esservi obbligato. Imporre l'iscrizione non serve a nulla.

 

Link utili:

http://www.robertocassinelli.it

il testo integrale

 

ONOREVOLI COLLEGHI !

– La legge 7 marzo 2001, n. 62, inserisce, al primo articolo, comma 1, fra i « prodotti editoriali », anche ogni prodotto « realizzato (…) su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico (…) ».

Da cio' si puo' dedurre che ogni sito internet debba ritenersi « prodotto editoriale », essendo ovvio che la pubblicazione in rete di un qualsiasi contenuto ha lo scopo di diffonderlo presso il pubblico.

Pertanto, secondo il vigente testo di legge, i gestori di siti, pagine web e blog sarebbero tenuti ad ottemperare agli obblighi contenuti nell’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47: e' il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, infatti, a stabilire che « Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

Quando tale legge 8 febbraio 1948, n. 47, e' entrata in vigore, essa non prevedeva in alcun modo la nascita e la diffusione della rete internet. Per queste ragioni, e' palesemente inopportuno che i siti web siano resi destinatari degli obblighi ivi contenuti che, peraltro, non riescono a trovare alcuna applicabilita' logica rispetto ad una pagina elettronica.

Infatti, il gia' citato articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, afferma che: « Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno di pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali, le Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione;

del luogo e della data di pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All’identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari ».

Queste norme, come si diceva, risultano difficilmente applicabili alla fattispecie di un sito internet, anzitutto poiche' il testo parla a piu' riprese di « stampati » e « stampatori ». Inoltre, la tecnica consente di poter risalire facilmente al creatore di una pagina web, cosi' come al momento ed al luogo della sua creazione, senza che questi dati siano palesemente iscritti al suo interno.

Per tutte le ragioni sopraesposte, la presente proposta di legge, all’articolo 1, comma 1, limita gli obblighi di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ai soli prodotti editoriali « realizzati su supporto cartaceo ».

La legge 7 marzo 2001, n. 62, che il presente testo si propone di modificare, contiene un’altra circostanza che quantomeno si presta ad essere legittimamente criticata.

È ancora il comma 3 dell’articolo 1 di tale legge, infatti, a stabilire che « Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicita' regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e' sottoposto (…) agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948 ».

Tale articolo di legge recita come segue;

« Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (…) ».

Questo implica, in pratica, che ogni sito internet andrebbe registrato presso il Tribunale. È stato detto, infatti, che ogni contenuto web e' da ritenersi, secondo la vigente normativa, « prodotto editoriale », avendo quale scopo la diffusione di informazioni presso il pubblico.

È altresi' evidente che, se non la totalita', almeno la stragrande maggioranza dei siti web e dei blog presenti in rete sono contraddistinti da una testata (in gergo tecnico, un « header ») che puo' essere considerata a tutti gli effetti « elemento identificativo », e vengono aggiornati con regolarita'.

Pertanto, la periodicita' di pubblicazione e la presenza di una testata che sia « elemento identificativo » della pagina appaiono, almeno per i siti web, criteri totalmente inadeguati a rendere necessaria la registrazione presso il Tribunale.

Stante l’attuale normativa, infatti, si corrono due rischi: anzitutto, che i gestori di siti web che, per logica, non sarebbero tenuti a registrare le proprie pagine, siano costretti a farlo. In secondo luogo, i titolari di quei siti che realmente andrebbero registrati possono trovare facili espedienti per evitare gli obblighi derivanti dalla legge 8 febbraio 1948, n.

47. Ad esempio, aggiornando le proprie pagine senza regolarita' temporale o dando al sito una formattazione tale da non avere oggettivamente alcun « elemento identificativo del prodotto ».

Gli obblighi contemplati dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, pero', pur apparendo del tutto inadeguati a quelle pagine internet che stanno emergendo sempre piu' numerose e che non hanno pretese tali da essere ricondotte allo status di giornale o rivista, sono opportuni per i cosiddetti « giornali online », ovvero per quei siti internet simili, se non identici, alla stampa tradizionale, che hanno una redazione di giornalisti regolarmente stipendiati e vendono spazi pubblicitari al proprio interno.

Pertanto, si rivela necessaria l’individuazione di nuovi criteri che stabiliscano se un sito internet debba essere registrato presso il Tribunale.

Per queste ragioni, il presente testo, all’articolo 1, comma 2, propone che i Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI criteri stabiliti dal comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, siano validi per i soli prodotti editoriali « realizzati su supporto cartaceo ».

Per i prodotti editoriali « pubblicati sulla rete internet », invece, propone, all’articolo 2, comma 1, l’introduzione, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di un nuovo comma 4, che prevede criteri ben diversi;

anzitutto, il sito deve avere quale scopo « la pubblicazione o la diffusione di notizie di attualita', cronaca, economia, costume o politica ». Deve, poi, sussistere almeno una delle seguenti fattispecie;

« a) il gestore o gli autori delle pagine sono riconducibili a testate per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, o sono legati ad una di esse da vincoli professionali; b) il gestore o gli autori delle pagine ne traggono profitto;

c) le pagine hanno titolo riconducibile a testate per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; d) l’intestazione delle pagine riporta diciture che le rendano analoghe o simili a prodotti editoriali sviluppati su supporto cartaceo per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, (“quotidiano”, “periodico”, “settimanale”, “mensile”, “rivista”, “giornale” ed altre diciture che, nel linguaggio comune, abbiano simile significato; e) il gestore o gli autori delle pagine sono iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti; f) il gestore o gli autori delle pagine percepiscono compensi periodici o saltuari per la propria attivita' di gestione o redazione delle stesse; g) il gestore o gli autori delle pagine vendono direttamente, o comunque percepiscono compensi correlati alla vendita di inserzioni pubblicitarie all’interno delle pagine medesime ».

In questo modo, il numero di siti tenuti ad essere registrati presso il Tribunale si restringe sensibilmente rispetto a quello attuale che, se si ottemperasse alle vigenti normative, risulterebbe in pratica pari alla totalita' dei siti web.

A maggior tutela dei soggetti che gestiscono siti web per i quali non ha senso applicare gli obblighi di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il comma 2 dell’articolo 2 della presente proposta di legge esclude, in ogni caso, dai prodotti editoriali per i quali sussiste l’obbligo di registrazione presso il Tribunale: i blog; i siti che recano notizie circa l’attivita' di societa', associazioni, circoli, fondazioni o partiti politici; i siti che recano notizie circa l’attivita' di istituzioni, enti e persone che ricoprono cariche pubbliche; i cosiddetti « feed aggregator », ovvero quelle pagine che raccolgono automaticamente notizie da altri siti sulla base di determinate parole chiave; i forum tematici di discussione; le comunita' virtuali (cosiddetti « social network » o « community »).

La presente proposta di legge vuole far si' che coloro i quali sfruttano la rete internet per esprimere le proprie idee, attraverso, per esempio, i « blog », possano utilizzare liberamente le moderne tecnologie, sempre nel rispetto delle leggi, senza pero' essere soffocati da inutili, e talvolta inopportuni, vincoli burocratici.

È, infatti, la nostra Carta Costituzionale a stabilire, all’articolo 21, che « tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». La rete internet sta divenendo il mezzo piu' sfruttato per esprimere e diffondere il proprio pensiero, ed e' per questo che va sostenuta e resa sempre piu' fruibile a tutti i Cittadini.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE __

ART. 1.

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, primo periodo, dopo le parole « Al prodotto editoriale » sono inserite le seguenti « realizzato su supporto cartaceo ».

2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, secondo periodo, dopo le parole « Il prodotto editoriale » sono inserite le seguenti « realizzato su supporto cartaceo ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' inserito il seguente comma 4: « 4.

Il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet e' sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se ha per scopo la pubblicazione o la diffusione di notizie di attualita', cronaca, economia, costume o politica, e se sussiste almeno una delle seguenti fattispecie:

  • a) il gestore o gli autori delle pagine sono riconducibili a testate per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, o sono legati ad una di esse da vincoli professionali;
  • b) il gestore o gli autori delle pagine ne traggono profitto;
  • c) le pagine hanno titolo riconducibile a testate per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
  • d) l’intestazione delle pagine riporta diciture che le rendano analoghe o simili a prodotti editoriali sviluppati su supporto cartaceo per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, (“quotidiano”, “periodico”, “settimanale”, “mensile”, “rivista”, “giornale” ed altre diciture che, nel linguaggio comune, abbiano simile significato;
  • e) il gestore o gli autori delle pagine sono iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti;
  • f) il gestore o gli autori delle pagine percepiscono compensi periodici o saltuari per la propria attivita' di gestione o redazione delle stesse;
  • g) il gestore o gli autori delle pagine vendono direttamente, o comunque percepiscono compensi correlati alla vendita di inserzioni pubblicitarie all’interno delle pagine medesime.


2. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' inserito il seguente comma 5: « 5.

Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet che abbiano quale scopo unico:

  • a) la pubblicazione o la diffusione di idee ed opinioni proprie e personali;
  • b) la pubblicazione o la diffusione, da parte dell’autore o gestore, di informazioni relative alla propria natura ed alla propria attivita' di societa', associazione, circolo, fondazione o partito politico;
  • c) la pubblicizzazione, da parte dell’autore o gestore, della propria attivita' di istituzione, ente pubblico o persona che ricopra cariche in tale ambito;
  • d) la pubblicazione o la diffusione, da parte dell’autore o gestore, di informazioni autobiografiche, personali o che comunque riguardino la propria attivita' personale, professionale, politica o pubblica;
  • e) l’aggregazione, in forma automatica, di notizie ed informazioni contenute in altre pagine;
  • f) la creazione di momenti di discussione e dibattito su temi specifici;
  • g) l’aggregazione di utenti terzi in una comunita' virtuale ».

 

 

 Il deputato vuole una nostra proposta ? Ecco il nostro testo di legge:

 

art.1): ad internet non si applica ne' la normativa sulla stampa e ne' quanto rientra nelle competenze dell'agcom eccetto per coloro che chiedano l'iscrizione al Roc.

21.11.2008 Spataro
spataro


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