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Registrazione dei contratti d'affitto: nuove modalità e calcolo per gli esenti iva - Tutto telematico

Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti dei contratti di locazione esenti da IVA (art 82, c. 14, 15 e 16, dl. 25/06/08, n. 112): provvedimento e allegati t - Agenzia delle Entrate - Photo courtesy of 4shaws
07.10.2008 - pag. 64972 print in pdf print on web

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N

Non si applica alle normali locazioni di immobili abitativi ma solo alle prestazioni di servizi rese da e verso imprese facenti parte di un consorzio o di un gruppo bancario o assicurativo.


 

N. 2008/135182 Protocollo Provvedimento Agenzia delle Entrate


Contratti di locazione esenti da IVA ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.
133 e dell’articolo 10, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633
Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all’articolo 82, commi 14, 15
e 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133

In mezzo al burocratese si riesce a capire che la modalità adesso e' esclusivamente telematica.

Al link indicato il testo della circolare

"Il presente provvedimento individua la registrazione telematica dei contratti di
locazione quale modalità per l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’articolo 82,
commi 14 e 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.


A tal fine viene stabilito che la presentazione all’Agenzia delle entrate della richiesta
di registrazione va esclusivamente effettuata utilizzando la procedura prevista dal decreto
dirigenziale 31 luglio 1998 per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di
affitto."

Ma non solo: cambia anche la modalità di pagamento, l'importo ora e' molto piu' difficile da calcolare. O computer o nulla.

" Per determinare l’imposta di registro relativa ai contratti registrati ai sensi dell’art. 82, commi
14 e 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133
con codici-oggetto della locazione 11, 12, 14 e 15 si forniscono le seguenti indicazioni.
L’imposta può essere assolta:

1. per la prima annualità, nella misura percentuale indicata nella tabella A sull’importo del
canone annuo, commisurato al periodo compreso tra il 25 giugno 2008 e la scadenza
dell’annualità successiva a tale data; "

Ora non resta che attendere una guida semplice e chiara.


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07.10.2008 Spataro

Agenzia delle Entrate Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file

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