"La guerra è il più grande delitto autorizzato" - Alberto Sordi
Franchising
Franchising: abuso di dipendenza economica e subfornitura
TRIBUNALE DI CATANIA; ordinanza, 05-01-2004; Giud. Sciacca; Soc. ... System c. Soc. Beta ... Italia.
di essere mera rivenditrice dell’acetato di cellulosa che essa non produce, bensì semplicemente acquista per rivenderlo da una società statunitense; che l’acetato di cellulosa che Beta è in grado di reperire ed acquistare negli Stati uniti dalla società di cui è distributrice, e di rivendere in Italia, è un prodotto con caratteristiche specifiche standard, che presenta viscosità oscillante tra 21 e 41; che nel maggio 2002, dalla propria consociata Beta ... B.V., rimbalza ad Beta in Sant’Albano Stura un ordine della ... System indirizzato alla consociata per un acetato di cellulosa con specifiche diverse da quelle del prodotto che Beta è in grado di fornire; che Beta provvede poi alla fornitura del proprio prodotto, previo accordo sulle sue caratteristiche con l’odierna ricorrente, con fattura 30 giugno 2002, recante scadenza del pagamento al 31 agosto 2002; che ... System accetta la fornitura; che purtuttavia essa ricorrente omette di pagare nel termine stabilito, decidendosi infine all’adempimento solo in data 14 marzo 2003 ad oltre sei mesi rispetto alla scadenza pattuita; che detta fornitura costituisce l’unico, sporadico «e non fortunato (almeno per il venditore)» rapporto commerciale intercorso tra Beta e ... System; che la data del pagamento di ... System (14 marzo 2003) rivela che il pagamento è stato effettuato appositamente per aprire la via all’ordine 15 aprile 2003, ordine che infatti viene trasmesso non appena verificabile in Italia il pagamento del 14 marzo 2003 appoggiato su banca di Londra; che purtuttavia l’ordine 15 aprile 2003 ripropone però specifiche di viscosità (tra 25 e 30) diverse da quelle del prodotto che Beta sarebbe in grado di fornire, non avendo Beta tra i prodotti in vendita un acetato di cellulosa con viscosità oscillante solo tra 25 e 30; che conseguentemente la proposta ed accettazione, siccome non conformi, non possono portare alla conclusione di alcun contratto, ex art. 1326 c.c.; che nelle trattative intercorse a quattro voci tra le consociate Beta e Beta ... Company e le consociate ... System ed Helbio (come dimostrano i documenti in inglese della ricorrente) si è trattato del suddetto problema principale della corrispondenza tra richiesta ed offerta, nonché della distinta questione dei termini di pagamento, di fronte ad un cattivo pagatore, quale ... System, e del pagamento complessivo del gruppo societario, debitamente considerando che «proprio ... System aveva sospeso i pagamenti, insieme alla propria consociata Helbio, ed insieme ad essa si è mossa nella trattativa». Tanto premesso in punto di fatto, rileva: come «da un singolo rapporto commerciale, in cui la ricorrente ha fatto sospirare il pagamento per oltre sei mesi dopo la scadenza pattuita, nessun affidamento è ingenerato o ingenerabile nella ricorrente. Nessuna conseguente violazione di principî di buona fede è ravvisabile a carico di Beta, se essa, in tutta buona fede come ha ogni ragione di fare, guarda ... System diciamo con un minimo di diffidenza, chiede garanzie di essere pagata e vuole che gli accordi siano scritti e chiari» e che «non è dunque Beta ad aver tenuto un comportamento arbitrario, ingiustificato, abusivo»; che comunque la ricorrente non ha dimostrato l’irreperibilità altrove del bene che cerca o la posizione dominante di Beta; che nel caso di specie non si versa nella fattispecie della subfornitura, giacché Beta semplicemente rivende sul mercato italiano prodotti che acquista da una società statunitense e che l’art. 9 l. 18 giugno 1998 n. 192 non avrebbe portata generale; che nessuna dimostrazione l’odierno ricorrente avrebbe fornito del periculum in mora.
27.11.2007 Spataro Web
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