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Risarcimento    

Risarcimento danni [Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 07.03.2005] - fonte: www.iussit.it

Danni. Lavaggio di una coperta di lana in lavanderia: inesatto adempimento - risarcimento danni - prova

20.01.2006 - pag. 29311 print in pdf print on web

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REPUBBLICA ITALIANA Ufficio del Giudice di Pace di Caserta - 2^ sezione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Caserta in persona del dott. Domenico Barra ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. 7582 anno 2004 riservata all'udienza di discussione del 21-02-2005 tra TIZIA nata il … e residente in Caserta via Xxx elettivamente domiciliata in Caserta via … presso lo studio dell'avv. … dalla quale viene rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione -attrice- E KKKKK s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Caserta alla via ….. elettivamente domiciliata in Caserta… presso lo studio dell'avv. … dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato a margine comparsa di costituzione e risposta -convenuta- Oggetto: Risarcimento danni. Conclusioni: come da verbali di causa. Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24-06-2004 la sig.ra TIZIA esponeva: di essere proprietaria di una coperta di lana 100%, 5° misura, Cecchi & Cecchi di valore orientativo di euro 300,00; di aver portato detta coperta alla fine di settembre 2003 presso la lavanderia KKKKK per far eseguire il lavaggio pagando la somma di euro 11,00; che dopo circa due mesi la coperta le era restituita infeltrita e ristretta; che alle rimostranze dell'attrice la lavanderia assicurava che avrebbe sottoposto la coperta ad un trattamento rigenarativo, trattamento che non ha sortito effetto alcuno; che inutilmente era stato richiesto a mezzo raccomandata a/r il risarcimento del danno subito. Tanto premesso, col detto atto, conveniva in giudizio davanti questo giudice il KKKKK sas al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti e quantificati in euro 300,00. Incardinatasi la lite, il KKKKK sas si costituiva e resisteva alla domanda affermando che il secondo lavaggio ad acqua era stato espressamente autorizzato dall'attrice che se ne era assicurato il rischio. Contestava il quantum richiesto anche perché non era provato il valore di mercato dei beni danneggiati e lo stato di usura dello stesso; concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. La causa veniva istruita con la produzione della documentazione delle parti, con il raccoglimento di prova testimoniale di entrambe le parti e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata per la decisione all'udienza del 21-02-2005. Motivi della decisione In via preliminare va rilevata che la parte attrice correttamente ha inviata la richiesta di risarcimento danni a KKKKK sas (racc. a/r spedita dall'ufficio pt di Caserta1 recapitata in data 14-02-2004). La legittimazione delle parti emerge dagli atti e documenti di causa e non è contestata. Passando al merito della causa, per quanto attiene all'an debeatur, deve ritenersi che la domanda è parzialmente fondata e va accolta solo in parte. Dalla espletata istruttoria è rimasto provato: che il KKKKK lavò la coperta prima a secco e successivamente ad acqua e che per questo secondo lavaggio la coperta si rimpicciolì e si infeltrì. La divergenza delle dichiarazioni testimoniali riguardano il consenso dell'attrice al secondo lavaggio. La sig.ra A.XX (amica dell'attrice) nega che l'attrice abbia dato il consenso riferendo delle diverse volte che esse ritornarono alla lavanderia senza ricevere la coperta. I due testi della convenuta lavanderia non sono precisi sulla circostanza dicendo l'una (la commessa) di aver sentito discutere, ma di non aver sentito bene perché intenta a stirare; il secondo non ha riferito né dell'approvazione della sig.ra al lavaggio ad acqua né del suo rifiuto, ma solo che il titolare esponeva che se si volevano togliere le macchie la coperta doveva essere lavata ad acqua. Se pertanto tali sono le risultanze istruttorie, si può ritenere con tranquillante certezza sussistente la responsabilità del KKKKK nella produzione dell'evento dannoso per aver lavato o fatta lavare in acqua la coperta di lana senza l'espressa autorizzazione della proprietaria. Passando al quantum, non vi è dubbio sul collegamento causale dei danni riportati dalla coperta e il lavaggio eseguito dal KKKKK come risulta dalla documentazione agli atti, dalla coincidenza temporale e dalle risultanze della prova testimoniale.- Per quanto attiene alla quantificazione, il Giudice ritiene che esso debba essere determinato in via equitativa e che nulla va determinato per lucro cessante non avendo la parte attrice avanzato alcuna pretesa in tal senso. L'unico danno da risarcire è quello relativo al danno emergente, solo questo facendo parte della domanda attrice. Bisogna anche considerare l'usura della coperta e le cattive condizioni in cui la stessa si trovava al momento in cui fu portata al lavaggio presso il KKKKK. Pertanto, sulla base delle considerazioni di cui sopra si ritiene di dover valutare il danno subito dall'attrice nella complessiva somma di euro 150,00 sulla quale vanno riconosciuti i soli interessi nella misura legale dalla messa in mora al soddisfo; la rivalutazione non è dovuta essendo la somma già calcolata all'attualità. Le spese seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in considerazione delle attività svolte e del valore della causa come decisa. Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Caserta, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da TIZIA contro KKKKK s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra eccezione disattesa, così provvede: a)- Dichiara responsabile del danno de quo il KKKKK s.a.s. b)- Per l'effetto condanna il KKKKK s.a.s. in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di TIZIA la somma di euro 150,00 oltre interessi nella misura legale dalla messa in mora (14-02-2004) al soddisfo. c)- Condanna altresì il KKKKK s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore della parte attrice le spese del giudizio, già compensate nella misura della metà, che liquida in euro 310,00 (di cui euro 10,00 per spese, euro 200,00 per diritti di procuratore, euro 100,00 per onorario di avvocato) oltre spese generali nella misura del 12,50% sull'ammontare dei diritti ed onorari ex art. 14 t.p. -Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. … dichiaratosi anticipatario d)- Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Caserta il 7 marzo 2005 Il Giudice di Pace dott. Domenico Barra Fonte: www.iussit.it


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20.01.2006 Pietro.danto@libero.it

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