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"Che le cose siano cosi, non vuol dire che debbano andare cosi'. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi e' un prezzo da pagare. Ed e' allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piu' che fare" - Giovanni Falcone



Legge    

Alimentazione: Guerra sul pecorino (www.Civile.it)

Alimentazione: Guerra sul pecorino (www.Civile.it) ...
05.06.2003 - pag. 25896 print in pdf print on web

M

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» (GU n. 120 del 26-5-2003)


Il Ministero delle politiche agricole e forestali prende atto
che, ormai da diversi anni i produttori del Lazio della D.O.P.
«Pecorino Romano» hanno manifestato l'esigenza di differenziare,
anche agli occhi dei consumatori la loro produzione rispetto a quella
sarda. Ciò nella considerazione che il «Pecorino Romano» si e'
andato modificando nel tempo. Ne consegue che il pecorino prodotto
nel Lazio e quello della Sardegna si sono tra loro diversificati per
effetto delle differenti modalità di fabbricazione in uso presso le
due regioni, divenendo nettamente distinti, per cui i due tipi, pur
appartenendo alla stessa tipologia possono essere considerati aventi
proprie peculiari diversita'.
La richiesta dei produttori del Lazio è volta a rendere evidente
tale differenziazione, sia attraverso l'esplicita indicazione del
territorio di produzione sulla confezione del formaggio, il cui
processo produttivo avvenga interamente all'interno della regione
Lazio, sia attraverso il diverso colore della cappatura del prodotto
laziale rispetto a quello ottenuto nella restante parte del
territorio delimitato dal disciplinare di produzione.
Verificato, sulla base dei dati produttivi relativi al triennio
1999-2002, forniti dal Consorzio di tutela della D.O.P. «Pecorino
Romano», che viene immesso al consumo con la cappatura nera, il
55,24% dell'intera produzione della D.O.P. ottenuta nel territorio
del Lazio, ed il 16,49% della restante produzione;
Considerato altresì che l'art. 9 del Reg. (CEE) n. 2081/92
prevede la possibilità da parte degli Stati membri di chiedere le
modifiche dei disciplinari di produzioni delle denominazioni
registrate;
Considerato che una specificazione integrativa della
denominazione di origine protetta, riguardante le regioni di
produzione, contribuisce, a rendere più chiara l'informazione al
consumatore sull'origine del prodotto e sul rapporto esistente tra le
caratteristiche del medesimo e le rispettive posizioni geografiche.
Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Pecorino Romano» è formata
dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione della denominazione;
Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di
procedere alla pubblicazione della proposta di modifica del
disciplinare di produzione della D.O.P. «Pecorino Romano».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e
successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e
dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via
XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero delle
politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della
suddetta proposta alla Commissione europea.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione
del «Pecorino Romano» D.O.P.
Le norme di etichettatura e presentazione del prodotto sono
integrate con: «Il formaggio a D.O.P. «Pecorino Romano» il cui intero
processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura,
avviene all'interno della regione Lazio, con salatura esclusivamente
a secco protratta per almeno novanta giorni e con stagionatura non
inferiore a 10-12 mesi, incluso il periodo della salatura, deve
recare l'indicazione «Pecorino Romano del Lazio»..
«La cappatura nera è riservata al «Pecorino Romano del Lazio».


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"Che le cose siano cosi, non vuol dire che debbano andare cosi'. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi e' un prezzo da pagare. Ed e' allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piu' che fare" - Giovanni Falcone








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