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"Le leggi per essere rispettate devono essere condivise" - Dracone, citato da Eva Cantarella



   

associazione temporanea d'impresa (www.Civile.it)

Associazione temporanea d'impresa (www.Civile.it) ...
21.03.2002 - pag. 22212 print in pdf print on web

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21 mar. 02
ASSOCIAZIONI TRA PERSONE E ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE

L’associazione regolata dagli articoli del libro primo del codice civile è un istituto giuridico che prevede la costituzione di un ente (riconosciuto o meno) formato da più persone per scopi non lucrativi; questo però non significa che l’associazione non possa svolgere attività economiche con lo scopo di utilizzarne i guadagni per i propri fini morali o comunque non di lucro. In questo caso l’ente ricade nel regime dell’impresa commerciale e può essere anche sottoposto a fallimento. L’associazione gode di un proprio patrimonio, gestito dai suoi rappresentanti, che rispondono nei confronti dei terzi in solido con essa (nel caso della non riconosciuta) oppure no (nel caso della riconosciuta). In ogni caso i loro atti sono sempre in grado di impegnare l’associazione nei confronti dei terzi, siano essi compiuti nel rispetto dello scopo oppure no; in questo senso si parla di indifferenza dello scopo associativo.

L’associazione (temporanea) di imprese è un istituto che prevede la redazione di un contratto con il quale più imprese conferiscono ad una di esse detta capogruppo un mandato di rappresentanza nei confronti della committenza. Lo scopo è quello di gestire unitariamente un’opera (appalto pubblico o privato) senz’avere tanti singoli contratti di appalto ma uno soltanto, tra capogruppo e committenza, valido per tutte le partecipanti. In altri termini, un contratto collettivo.
Esistono due tipi di associazione temporanea di imprese:
a) gestione di opera indivisibile
b) gestione di opera divisibile


GESTIONE DI OPERA INDIVISIBILE
In questo tipo di associazione tutte le imprese cooperano per la realizzazione dell’opera, senza che sia possibile frazionarla in parti distinte, autonomamente eseguibili da ciascuna impresa; pertanto l’associazione emette le fatture per i corrispettivi dell’intera opera, riceve dai fornitori di tutte le associate le fatture per le spese relative e gira alle imprese solo gli utili finali, che saranno ripartiti secondo criteri predeterminati e che pertanto non saranno fatturati.
Da un punto di vista fiscale è una vera e propria società di fatto, che dovrà adempiere a tutti gli obblighi contabili rapportati al proprio volume di affari e alla fine di ogni esercizio sociale imputerà ai soci gli utili maturati con il criterio della trasparenza.
Da un punto di vista civilistico parrebbe essere un ente con scopi lucrativi e ciò sarebbe confortato anche dalla sua gestione fiscale ma non è così. Anche in questo caso, infatti, lo scopo vero dell’associazione è solo lo snellimento e la coordinazione delle procedure necessarie per l’esecuzione dell’opera; la divisione degli utili tra i soci è una conseguenza del contratto ma non la sua causa. Le imprese si associano perché solo insieme possono conseguire quel contratto d’appalto, terminato il quale, ciascuna torna alla propria normale gestione. Le somiglianze giuridiche tendono più verso il consorzio che non alla società commerciale: in quest’ultima occorre la creazione di un fondo comune deputato a produrre utili attraverso una gestione che può anche vedere l’assenza dell’apporto lavorativo dei soci. Cosa che nel consorzio non è possibile, come d’altronde in questo tipo di associazione, cui d’altra parte manca il fondo comune in questione.
Infine, mentre nell’associazione le persone si mettono insieme per trarre utilità personali da questo, nelle società il contratto tende a far conseguire alla società in quanto tale tutte le utilità che derivano dagli apporti dei soci.

GESTIONE DI OPERA DIVISIBILE
La mancanza di lucro propria dell’associazione è presente più limpidamente in questo istituto giuridico, poiché l’ente in quanto tale si limita ad essere solo uno strumento organizzativo che deve consentire una maggiore funzionalità nello svolgimento delle opere. Anche qui, ovviamente una sola impresa ha rapporti con il committente per conto di tutte le associate.
La capogruppo riceve i corrispettivi dell’intera opera e li gira alle associate, a ciascuna in base alla parte di intervento effettuata.
Da un punto di vista fiscale, non si ha la nascita di un nuovo soggetto; perciò la capogruppo emette le fatture alla committenza e le riceve dalle associate: al termine dell’opera il suo risultato economico è zero. Ogni impresa riceverà direttamente dai suoi fornitori le fatture per le spese sopportate. L’associazione, invece, riceverà le fatture solo dalle associate.

CONCLUSIONI
Date le considerazioni fin qui sviluppate, a mio avviso, la differenza tra l’associazione disciplinata dal codice civile e quella temporanea di imprese, è minima e comunque tale da non estromettere quest’ultima dalla famiglia cui appartiene la prima. Nella temporanea di impresa manca solo il fondo comune; per il resto, esiste lo scopo non lucrativo (organizzazione del lavoro delle associate), la durata (i tempi di esecuzione delle opere) e un organismo rappresentativo (la capogruppo).
In definitiva, sono due tipi di istituti appartenenti allo stesso genere.


Roberto Mazzanti
Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile in Ferrara
studio.mazzanti@libero.it


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21.03.2002 Mazzanti

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