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Osservatorio a cura del dott. V. Spataro 



   documento 2024-02-02 ·  NEW:   Appunta · Stampa · Cita: 'Doc 98284' · pdf

Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale 11 gennaio 2024 [9978230]

abstract:



documento annotato il 02.02.2024 Il fisco ? Non puo' usare strumenti di ricerca avanzati e incrociare banche dati senza valutazioni specifiche preventive.

Ma ormai l'autorizzazione e' concessa, si discute dei limiti dei controlli.

Fonte: gpdp.it
Link: https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-dis




analisi:

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index:

Indice

  • previsti ed altre potrebbero essere ult
  • prive dei necessari requisiti di affida
  • Previsto il parere del Garante
  • soppressa la clausola limitativa
  • Indeterminatezza
  • Delinea parte dell’oggetto del dec
  • La previsione, al comma 1 dell’art



testo:

E

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Si estrae la parte rilevante del documento:

RITENUTO

Lo schema di decreto legislativo non presenta particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. Tuttavia, alcune disposizioni andrebbero modificate per assicurare maggiore garanzie nei trattamenti di Dati personali previsti ed altre potrebbero essere ulteriormente perfezionate, segnatamente al fine di fugare possibili dubbi interpretativi ed altre

In tale prospettiva, sotto il primo profilo, all’articolo 2, comma 3, andrebbero espunte le informazioni “pubblicamente disponibili” dal novero di quelle suscettibili di utilizzo, da parte dell’Agenzia delle entrate, mediante interconnessione con altre, in quanto prive dei necessari requisiti di affidabilità e raccolte per finalità diverse da quelle sottese al Trattamento considerato.

All’articolo 2, comma 4, dovrebbe, peraltro, essere espressamente previsto il parere del Garante sul (lo schema di) regolamento ivi considerato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 36, p.4, del Regolamento.

Andrebbe, invece, soppressa la clausola limitativa di cui all’articolo 9, comma 1, secondo periodo, che appunto circoscrive l’obbligo di acquisizione del parere del Garante sul previsto decreto ai soli casi in cui ciò sia necessario. Per lo stesso oggetto demandato alla sua disciplina, infatti, il decreto considerato va comunque sottoposto al parere del Garante, in quanto suscettibile di incidere sulla protezione dei dati personali.

Sotto il secondo profilo, potrebbe essere utile in primo luogo sopprimere, all’articolo 2, comma 8, la qualificazione come “avanzate” delle tecniche di analisi cui la Guardia di finanza possa ricorrere, nell’utilizzo dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari. La nozione di “tecniche avanzate” di analisi sconta, infatti, un certo grado di indeterminatezza e non appare del tutto coerente con le definizioni di cui alle lettere a), e) ed f) dell’articolo 2, c.1, con i principi e criteri direttivi della legge di delegazione - che, sul punto, non contiene richiami espressi alle tecniche di “analisi avanzate” - nonché, del resto, con la fonte (legge di bilancio per il 2020) che, con la disposizione in esame, viene appunto novellata. E’, pertanto, preferibile espungere il riferimento alla natura “avanzata” delle tecniche di analisi in questione.

Un ulteriore perfezionamento potrebbe riguardare l’articolo 9, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui delinea parte dell’oggetto del decreto ministeriale (da sottoporre a parere del Garante “ove necessario”), tenuto a disciplinare la metodologia sulla base della quale l’Agenzia delle entrate elabora la proposta di concordato preventivo biennale.

La disposizione demanda, infatti, a tale fonte l’individuazione, tra le altre, delle “specifiche cautele e (…) garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti”. E’ ragionevole ritenere – sulla base del tenore testuale della norma e del richiamo all’articolo 22 del Regolamento contenuto al primo comma dello stesso articolo 9- che le “garanzie per i diritti e le libertà” cui essa allude siano quelle alla cui individuazione l’articolo 22, p.2, lett.b) del Regolamento subordina la legittimità del Processo decisionale automatizzato normativamente previsto. La previsione, al comma 1 dell’articolo 9, del possibile ricorso a processi decisionali automatizzati nell’elaborazione della proposta di concordato esige infatti, ai sensi del citato articolo 22, p.2, lett.b), l’individuazione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva degli interessati.

Pertanto, all’articolo 9, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “garanzie”, è opportuno inserire le seguenti: “, di cui all’articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679,”.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo con:

a) le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di:

1) sopprimere, al comma 3 dell’articolo 2, le seguenti parole: “ovvero pubblicamente disponibili”;

2) inserire, al comma 4 dell’articolo 2, dopo le parole: “con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze”, le seguenti: “, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”;

3) sopprimere, all’articolo 9, comma 1, secondo periodo, in fine, le seguenti parole: “, ove necessario”;

b) le osservazioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’opportunità di:

1) sopprimere, al comma 8 dell’articolo 2, la parola: “avanzate”;

2) inserire, al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9, dopo la parola: “garanzie”, le seguenti: “, di cui all’articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679,”.

Roma, 11 gennaio 2024


Link: https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-dis

Testo del 2024-02-02 Fonte: gpdp.it




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Nota: il dizionario è aggiornato frequentemente con correzioni e giurisprudenza