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Clausole 20.01.2021    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Clausole vessatorie e pagamenti preautorizzati: ignorata la prescrizione, 12 milioni di euro di multa a ENI, ENEL e SEN

le società addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore; tuttavia, tali tentativi non solo non erano documentati, ma spesso erano smentiti dalle prove fornite dai consumatori, anche in sede di conciliazione: ad esempio l’accessibilità del contatore o la presenza in casa dell’utente, di suoi congiunti o del portiere dello stabile al momento del presunto tentativo di lettura del contatore.

Ai medesimi venditori è stato, in ogni caso, imposto di informare espressamente il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrivibili e fornire un formatche faciliti la comunicazione della volontà di non pagare, nonché di escludere, con riferimento agli imp o rt i ris alen t i ad o lt re due anni, l’applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedono metodi di pagamento quali servizi di incasso pre-autorizzati SEPA Direct Debit SDD.

Testo integrale al link indicato.


Valentino Spataro

 

L

L’Autorità ha accertato l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato la chiusura dei procedimenti istruttori avviati nei confronti delle Società Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ed Eni gas e luce, irrogando una sanzione complessiva di 12,5 milioni di euro. L’Antitrust ha infatti accertato l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la possibilità, per i consumatori, di eccepire la prescrizione biennale dei crediti vantati dagli operatori del settore energetico in relazione ai consumi di luce e gas pluriennali fatturati tardi, salvo in caso di “accertata responsabilità” degli utenti medesimi.

Dopo l’entrata in vigore di questa disciplina, numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione biennale da parte di Eni, Enel e SEN, cui è seguito l’ingiustificato pagamento di crediti prescritti. Come accertato, in migliaia di casi, le società addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore; tuttavia, tali tentativi non solo non erano documentati, ma spesso erano smentiti dalle prove fornite dai consumatori, anche in sede di conciliazione: ad esempio l’accessibilità del contatore o la presenza in casa dell’utente, di suoi congiunti o del portiere dello stabile al momento del presunto tentativo di lettura del contatore.

Inoltre, durante il procedimento è emerso che Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale addebitavano immediatamente gli importi fatturati soggetti a prescrizione agli utenti che avevano scelto come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria/postale o l’uso della carta di credito, talvolta ignorando l’istanza di prescrizione sollevata dagli utenti oppure comunicando loro il relativo rigetto soltanto in seguito.

Considerando la gravità della pratica commerciale scorretta attuata dalle due società, l’Autorità ha sanzionato Enel Energia per 4 milioni di euro e Servizio Elettrico Nazionale per 3,5 milioni di euro, mentre ha irrogato a Eni gas e luce una sanzione di 5 milioni di euro, pari al massimo edittale, a causa del maggior numero di istanze di prescrizione rigettate in proporzione alle istanze presentate dai consumatori e della recidiva in tema di condotte scorrette relative alla prescrizione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), per effetto della delibera dell’Autorità, gli utenti interessati hanno diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti già effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Roma, 20 gennaio 2021

20.01.2021 Valentino Spataro
Agcm


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