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Privacy 16.09.2020    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Privacy: non ogni violazione e' danno o risarcibile, ordinanza della Cassazione 17383

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17383

a seguito di asserita -violazione del dovere di segretezza delle informazioni bancarie in relazione ad una raccomandata inviata presso lo studio associato, priva di busta e ripiegata su se stessa contenente la revoca degli affidamenti concessi nel termine di cinque giorni.-


Valentino Spataro

 

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L

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33578-2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE G.L., in

persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore, F.G.,

A.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MIRABELLO

18, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BASTIANINI;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

RISORGIMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato MARIO SABATINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO GARERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8162/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta da Associazione Professionale Studio tecnico di Progettazione G.L. e da F.G. e A.L. nei confronti di B.N. L. s.p.a. avente ad oggetto la violazione del dovere di segretezza delle informazioni bancarie in relazione ad una raccomandata inviata presso lo studio associato, priva di busta e ripiegata su se stessa contenente la revoca degli affidamenti concessi nel termine di cinque giorni.

A sostegno della decisione, il Tribunale ha affermato che l’originale della raccomandata non è stato depositato così da non poter verificare le modalità di piegatura. Esso è stato esibito e, a verbale dell’udienza del 1 giugno 2016, il procuratore di B.N. L. dichiara che la parte del testo contenente la revoca dell’affidamento era coperta al momento della consegna dalla cartolina di ricevimento. Tale circostanza non è contestata dalla parte ricorrente la quale afferma che si poteva leggere il testo stesso sollevando la cartolina. Il tribunale ritiene il duplice difetto di prova sia sull’evento (la lettura del testo da parte di terzi) sia del danno conseguenza di natura patrimoniale o non patrimoniale. La lettera di revoca dall’incarico professionale non è decisiva e la circostanza del successivo deposito della raccomandata presso l’ufficio postale del paese di residenza del ricorrente è stata dedotta tardivamente.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione Associazione Professionale Studio tecnico di Progettazione G.L. e da F.G. e A.L. illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la B.N. L.

Nel primo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per avere il Tribunale affermato che non sarebbe possibile verificare le modalità di confezionamento della lettera raccomandata in mancanza dell’originale. Il documento in originale è stato esibito e, di conseguenza, ben poteva essere esaminato. Peraltro, la copia conforme non era stata contestata.

Nel secondo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 2719 c.c. e l’art. 115 c.p.c., perchè il Tribunale, in assenza del disconoscimento della copia prodotta, avrebbe dovuto valutare il contenuto della raccomandata per verificare se fosse stata confezionata in modo corretto.

Entrambi i motivi, anche alla luce delle osservazioni contenute nella memoria, sono inammissibili perchè non colpiscono la ratio decidendi del provvedimento impugnato che si fonda sulla mancata prova dell’evento produttivo della violazione delle norme sulla privacy ovvero la lettura del testo della raccomandata. Su tale evento il Tribunale con insindacabile valutazione di fatto (peraltro non specificamente censurata) ha ritenuto non raggiunta la prova. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha affatto affermato che le modalità di confezionamento della busta non costituivano violazione delle regole dettate in materia di dati personali, ma che il contenuto della raccomandata non era leggibile, essendo la stessa coperta dalla cartolina di ricevimento, e che comunque non vi era agli atti prova che qualcuno avesse sollevato detta cartolina per leggere il contenuto. E tale ratio non risulta specificamente impugnata.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2050 c.c., per avere il Tribunale ritenuto necessaria la sussistenza del cd. danno conseguenza, laddove la violazione dedotta è sufficiente ai fini del riconoscimento del danno in re ipsa.

Il terzo motivo è infondato. Non è esatto che il D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 15, riconoscono il risarcimento in re ipsa del danno per il solo fatto del trattamento dei dati personali (p. 10 del ricorso). Ed invero, il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale (Cass. 16133/2014; Cass. 20615/2016). E, nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, con motivata valutazione in fatto incensurabile, l’assenza di qualsiasi danno risarcibile.

Per le suddette ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in Euro 3000 per compensi, Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, ove dovuto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

16.09.2020 Valentino Spataro



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