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Criptovalute 13.02.2018    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Bitcoin e criptovalute: per accettarli sarà obbligatorio "comunicarsi" al Ministero ?

Una iniziativa partita come consultazione pubblica con tempi straordinariamente rapidi e capace di estromettere l'Italia tra i paesi piu' apprezzati.
Spataro

 

C

Ci sono cose che qui a Civile.it vediamo e non capiamo.

Anno dopo anno qualcuno ci riprova sempre, e trova ascolto.

Qualcuno che ha aggiunto un comma che ai più è passato inosservato, e rischia di bloccare l'uso delle criptovalute.

Si tratta di una bozza di decreto ministeriale proposta alla consultazione pubblica. Il testo è datato 31 gennaio, ma mi è noto da domenica.

Il testo sembra riguardare le operazioni di antiriciclaggio e gli exchanger, quei soggetti (italiani ? Ce ne sono oltre qualche ATM ?) che convertono euro o più spesso dollari in criptovalute.

E qui (Art.1) i più si fermano.

L'art.2. comma 2 però aggiunge espressamente: " ivi compresi gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità."

A questo punto tutto cambia.

Niccolò Travia su nextgenerationcurrency.com scrive: "La bozza di norma pubblicata in consultazione dà adito a perplessità in punto di legittimità e proporzionalità dell’intervento normativo, snaturando e contraddicendo irrimediabilmente i presupposti della citata Proposta di Direttiva." In  breve: eccesso di delega. Il Ministero ha scritto cose che non aveva il potere di scrivere.

Io aggiungo che la direttiva ecommerce vieta qualsiasi forma di autorizzazione.

Inutile negare che vi siano del marcio nelle transazioni di criptovalute. Questo riguarda vari aspetti:

  • - i controlli sulle attività degli exchanger
  • - il riciclaggio
  • - valore alterato dai furbi o fortemente dipendente da aspetti tecnici ignoti ai piu'.

Chi accetta o scambia criptovalute verrebbe paragonato ai "compro oro".

"quindi che la normativa italiana prevede da una parte alcune prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale che devono essere annoverati tra i soggetti tenuti all’assolvimento di obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo." Fonte: TommasoP Europar2010

Non si tratta qui di difendere attività illegali, ma di non impedire che attività legali vengano limitate da burocrazia prima ancora di decollare.

La Trento Valley è un esempio apprezzato nel mondo e sta trascinando tante altre province italiane. E già operano meglio e più del formalmente dovuto.

Pochi sanno che la distribuzione, Amazon inclusa, deve comunicare ogni soggetto che effettua più di un certo importo di spesa mensile.

Milano e l'Italia è riconosciuta come uno dei paesi dove c'è maggiore competenza in materia. 

Tuttavia chi converte ha già scelto paesi esteri, sapendo come vanno a finire le cose.

Con questo provvedimento, se fosse così adottato, si stroncano tutte le iniziative della PMI italiane.

E senza alcun vantaggio per l'antiriciclaggio.

Nei social la segnalazione sta girando.

Al link il testo

Art. 1 (Definizioni)


1. Nel presente decreto


a) CAD: indica il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice
dell’amministrazione digitale

b) OAM: indica l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;


2. Nel presente decreto si intendono:


a) documento di identificazione: un documento d’identità o altro documento di
riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente;


b) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o
giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo
scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute
aventi corso legale;


c) Registro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l’OAM, ai sensi
dell’articolo 17-bis, del decreto legislativo decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e
successive modificazioni;


d) sezione speciale del Registro: la sezione del Registro di cui alla lettera c), di cui
all’articolo 17-bis, comma 8-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in cui i
soggetti di cui alla lettera b) sono tenuti ad iscriversi, al fine del legale esercizio della
prestazione di servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta
virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;


e) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale
o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso
legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita,
archiviata e negoziata elettronicamente.


Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)


1. Il presente decreto è emanato per acquisire informazioni in ordine alla dimensione e
all'operatività del mercato dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, ai fini
dell’efficiente popolamento della sezione speciale del Registro.


2. Il presente decreto si applica ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), ivi compresi gli operatori commerciali che accettano
valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi
o altre utilità.


Art. 3(Comunicazione dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale)


1. A far data dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al [primo luglio] 2018, chiunque
è interessato a svolgere sul territorio della Repubblica italiana l’attività di prestatore di
servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale è tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze.
31 gennaio
2. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, già operativi nel territorio della
Repubblica italiana alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la
comunicazione di cui al presente articolo entro [sessanta] giorni dalla predetta data.
3. I soggetti di cui ai comma 1 e 2 trasmettono, con posta elettronica certificata, il formulario
di cui all’allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, compilato e sottoscritto con
firma elettronica qualificata o digitale, ai sensi dell’articolo 1 CAD. Nel caso in cui i
prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale siano persone giuridiche, il
formulario è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Alla comunicazione è
allegata copia del documento di identificazione del firmatario.


4. L’OAM avvia la gestione della sezione speciale del Registro entro [sessanta] giorni dallo
scadere del termine previsto dal comma 1 per il completamento dell’attività di primo
censimento dei soggetti operanti sul mercato dei servizi relativi all’utilizzo di valuta
virtuale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 17-bis del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015, nonché gli atti adottati dall’OAM e
contenenti le specifiche tecniche e le procedure che gli interessati sono tenuti ad espletare ai
fini dell’iscrizione nel Registro previsto dal predetto articolo.


5. Resta, in ogni caso, salva l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, prescritte in capo ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta
virtuale in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Art. 4 (Procedimento del Ministero dell’economia e delle finanze)


1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, riceve la comunicazione di cui all’articolo 3 e
verifica la corretta compilazione del formulario, la validità dei documenti allegati e della
firma elettronica qualificata o digitale, nonché il rispetto dei termini di presentazione di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2.


2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, qualora ritenga la comunicazione incompleta
ovvero ritenga necessario integrare la documentazione prevista a corredo della
comunicazione, sospende per una sola volta, i termini di presentazione di cui all’articolo 3,
commi 1 e 2, e provvede a darne tempestiva comunicazione per posta elettronica certificata
all’interessato affinché fornisca, con la medesima modalità di trasmissione, le integrazioni
richieste, entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, senza
che l’interessato abbia provveduto, il Ministero dell’economia e delle finanze considera la
comunicazione come non pervenuta

13.02.2018 Spataro
spataro

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