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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9284 documenti.

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Deontologia 22.10.2014    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Avvocati su internet: arriva la mannaia ?

Regole e criteri
Spataro

 

L

L'avv. Angelo Greco su La Legge per Tutti, al link indicato, legge il codice forense.

Il nuovo. In vigore dal 16 dicembre.

Lo studio legale su internet, senza dominio proprio (fatto in un certo modo) potrebbe scomparire.

Non andrò a sintetizzare il testo dell'avv. Greco. Leggetelo.

L'accusa fondamentale è l'indeterminatezza dei criteri. Sembra di leggere il motivo per il quale l'antitrust ha condannato così pesantemente i medici.

Peccato che questi limiti impatterebbero sui giovani più che sugli anziani.


 

I grassetti negli stralci che seguono sono stati aggiunti per migliorare la leggibilita'

 

Il comunicato dal CNF:

Nuovo Codice Deontologico Forense in Gazzetta Ufficiale Entrerà in vigore il 15 dicembre 2014 Il Presidente Alpa: “Il Nuovo Codice deontologico rafforza la funzione sociale dell’Avvocatura ed è teso a tutelare l’affidamento della collettività all’esercizio corretto della professione ”

20/10/2014 - Il Nuovo Codice deontologico forense è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre

Roma. Deontologia degli avvocati riveduta ed aggiornata. Maggiori obblighi informativi verso il cliente/ parte assistita anche sulle forme di soluzione alternativa delle controversie, obbligatorie e non; divieto di conflitto di interesse anche potenziale soprattutto con riferimento ad esercizio di funzioni di arbitro o mediatore; maggiore accortezza e prudenza nell’ascolto del minore; informazione sull’esercizio della professione ammessa con tutti i mezzi anche informatici ma nel rispetto della dovere di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza.


La deontologia forense si rafforza con il Nuovo Codice deontologico forense, in attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale (legge 247/2012). Il Codice, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 4 febbraio scorso sulla base della proposta della commissione deontologica, coordinata da Stefano Borsacchi, e presentato ai Presidenti degli Ordini il 14 febbraio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, Serie Generale n. 241.


Entrerà in vigore il 15 dicembre prossimo, 60 giorni dopo la pubblicazione in GU.


La norma transitoria prevede anche la sua applicabilità ai procedimenti disciplinari in corso, se le norme sono più favorevoli.


Il Nuovo Codice deontologico è destinato ad essere applicato dai nuovi organismi disciplinari forensi- i Consigli distrettuali di disciplina- previsti dalla legge 247 per assicurare maggiore imparzialità nei giudizi disciplinari nei confronti degli iscritti. I Consigli distrettuali di disciplina sono già stati costituiti ed entreranno in attività il 1 gennaio 2015.


“Il Nuovo Codice Deontologico pone al centro dei comportamenti degli avvocati i cittadini- loro assistiti, loro clienti ma non solo- dando sostanza anche per tale tramite alla responsabilità sociale dell’avvocato- come professionista- e dell’Avvocatura come corpo sociale di mediazione tra le persone e l’ordinamento giuridico, soprattutto oggi”, dichiara il presidente Guido Alpa.


La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –come massima forma di pubblicità del testo - già segna il primo elemento caratterizzante del nuovo codice: la tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e dunque l’affidamento della collettività.

L’impianto- più “moderno” e meno frastagliato – è caratterizzato:

  • da una tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari con la previsione della sanzione declinata nel minimo e nel massimo;
  • da una tendenziale esaustività delle norme deontologiche, tra le quali sono ricomprese anche quelle sparse in diverse fonti legislative;
  • da una significativa inversione, rispetto all’attuale codice, tra il titolo II (Rapporti con i colleghi) ed il III (Rapporti con il cliente e la parte assistita) nel senso di dare precedenza a quest’ultimo, proprio a sottolineare la vocazione pubblicistica delle norme;
  • dalla previsione di due nuovi titoli, il IV (Doveri dell’avvocato nel processo) e il V (Doveri verso le Istituzioni forensi). Il primo è suggerito dalla tipicità della funzione difensiva; il secondo è elemento di rafforzamento del rapporto tra iscritti e Istituzioni rappresentative.

Tante le novità nelle fattispecie deontologiche, che tengono conto delle innovazioni legislative (obblighi informativi- momento genetico dell’incarico professionale- divieto di patto di quota lite con esclusione del compenso a percentuale sul valore dell’affare- nuove forme di soluzione alternativa delle controversie comprese quelle svolte dagli stessi avvocati)

Il testo del Nuovo Codice deontologico forense – unitamente alla relazione di accompagnamento- è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/codice-deontologico-forense/articolo8605.html

Claudia Morelli
Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media

 

 

E dal codice

Art. 35 – Dovere di corretta informazione


1.  L’avvocato  che  dà  informazioni  sulla  propria  attività  professionale  deve  rispettare  i  doveri  di
verità,  correttezza,  trasparenza,  segretezza  e  riservatezza,  facendo  in  ogni  caso  riferimento  alla
natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

2.  L’avvocato  non  deve  dare  informazioni  comparative  con  altri  professionisti  né  equivoche,
ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non
inerenti l’attività professionale.

3.  L’avvocato,  nel  fornire  informazioni,  deve  in  ogni  caso  indicare  il  titolo  professionale,  la
denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.

4.  L’avvocato  può  utilizzare  il  titolo  accademico  di  professore  solo  se  sia  o  sia  stato  docente
universitario  di  materie  giuridiche;  specificando  in  ogni  caso  la  qualifica  e  la  materia  di
insegnamento.

5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di  “praticante
avvocato”,  con  l’eventuale  indicazione  di  “abilitato  al  patrocinio”  qualora  abbia  conseguito  tale
abilitazione.

6.  Non  è  consentita  l’indicazione  di  nominativi  di  professionisti  e  di  terzi  non  organicamente  o
direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.

7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto
parte  dello  studio,  se  a  suo  tempo  lo  stesso  non  lo  abbia  espressamente  previsto  o  disposto  per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

8.  Nelle  informazioni  al  pubblico  l’avvocato  non  deve  indicare  il  nominativo  dei  propri  clienti o
parti assistite, ancorché questi vi consentano.

9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini  propri senza
reindirizzamento,  direttamente  riconducibili  a  sé,  allo  studio  legale  associato  o  alla  società  di
avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della
forma e del contenuto del sito stesso.

10.  L’avvocato  è  responsabile  del  contenuto  e  della  sicurezza  del  proprio  sito,  che  non  può
contenere  riferimenti  commerciali  o  pubblicitari  sia  mediante  l’indicazione  diretta  che  mediante
strumenti di collegamento interni o esterni al sito.

11.  Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e
decoro della professione.

12.  La  violazione  dei  doveri  di  cui  ai  precedenti  commi  comporta  l’applicazione  della  sanzione
disciplinare della censura

 

 

Dalla relazione

l’art.35 (“dovere di corretta informazione”) trova ora collocazione sempre in questo titolo e, in applicazione dell’art. 17 dei principi generali (che mutua la previsione  legislativa), affina, semplifica e razionalizza gli articoli 17 e 17 bis del codice ancora  vigente e si pone in diretta saldatura con il divieto di accaparramento di clientela;  degne di particolare menzione sono le previsioni di cui ai commi 9 e 10 destinate a  presidiare, con la realistica consapevolezza dell’arduità del compito,il complesso ed  articolato mondo di internet; il comma 11, con il valore che assume come previsione  “di chiusura”, riflette una linea interpretativa da sempre fatta propria ed avallata dalla  giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di legittimità;

22.10.2014 Spataro
avv. Angelo Greco


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