Civile.it
/internet
Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9282 documenti.

Il dizionario e' stato letto volte.



Segui via: Email - Telegram
  Dal 1999   spieghiamo il diritto di internet  Store  Podcast  Dizionario News alert    
             

  


WPkit.it: privacy, formulari, check up per WordPress

Temi attuali:
Algoritmi ChatGPT Intelligenza artificiale Privacy WordPress



Tabulati 08.04.2014    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

ALERT, vince il diritto all'oblio: vietato imporre di conservare i tabulati degli utenti

Decisione epocale: i tabulati equiparati a intercettazioni, vietate. Era ora.

Dato che la Corte non ha limitato gli effetti della propria sentenza nel tempo, la dichiarazione di invalidità ha efficacia dalla data di entrata in vigore della direttiva.
Spataro

Download or Play, List or RSS:

 

w

www.curia.europa.eu Stampa e Informazione Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 54/14 Lussemburgo, 8 aprile 2014 Sentenza nella cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland e Seitlinger e a.

La Corte di giustizia dichiara invalida la direttiva sulla conservazione dei dati

Essa comporta un’ingerenza di vasta portata e di particolare gravità nei diritti fondamentali al  rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, non limitata allo stretto  necessario La  direttiva  sulla  conservazione  dei  dati 1 ha  per  obiettivo  principale  l’armonizzazione  delle  disposizioni degli Stati membri sulla conservazione di determinati dati generati o trattati dai fornitori  di  servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  o  di  una  rete  pubblica  di  comunicazione.  Essa  e'  quindi  volta  a  garantire  la  disponibilita'  di  tali  dati  a  fini  di  indagine,  accertamento  e  perseguimento  di  reati  gravi,  come  in  particolare  i  reati  legati  alla  criminalita'  organizzata  e  al  terrorismo.  In  tal  senso,  la  direttiva  dispone  che  i  suddetti  fornitori  debbano  conservare i dati relativi al traffico, i dati relativi all’ubicazione nonchè i  dati connessi necessari per  identificare l’abbonato o l’utente. La direttiva non autorizza, invece, la conservazione del contenuto  della comunicazione e delle informazioni consultate.

La High Court (Alta Corte, Irlanda) nonchè il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria)  chiedono alla Corte  di giustizia  di esaminare la validità della direttiva, segnatamente alla luce di  due  diritti  fondamentali  garantiti  dalla  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea,  ossia  il  diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

La High Court è chiamata a pronunciarsi su una controversia tra la società irlandese Digital Rights  e  le  autorita'  irlandesi  in  merito  alla  legittimita'  di  provvedimenti  nazionali  riguardanti  la  conservazione di dati relativi a comunicazioni elettroniche. Il Verfassungsgerichtshof è investito di  vari ricorsi in materia costituzionale presentati dalla Kärtner Landesregierung (governo del Land di  Carinzia)  nonche'  dai  sigg. Seitlinger,  Tschohl  e  da  altri  11 128  ricorrenti.  Tali  ricorsi  mirano  ad  ottenere l’annullamento della disposizione nazionale che attua la direttiva nel diritto austriaco.

Con la sua odierna sentenza, la Corte dichiara la direttiva invalida.

La  Corte  rileva,  anzitutto,  che  i  dati  da  conservare  consentono,  in  particolare,  1)  di  sapere  con  quale  persona  e  con  quale  mezzo  un  abbonato  o  un  utente  registrato  ha  comunicato,  2)  di  determinare  il  momento  della  comunicazione  nonche'  il  luogo  da  cui  ha  avuto  origine  e  3)  di  conoscere la frequenza delle comunicazioni dell’abbonato o dell’utente registrato con determinate  persone in uno specifico periodo. Tali dati, considerati congiuntamente, possono fornire indicazioni  assai precise sulla vita privata dei soggetti i cui dati sono conservati, come le abitudini quotidiane, i  luoghi di soggiorno permanente o temporaneo, gli spostamenti g iornalieri o di diversa frequenza, le  attività svolte, le relazioni sociali e gli ambienti sociali frequentati.

La  Corte  ritiene  che  la  direttiva,  imponendo  la  conservazione  di  tali  dati  e  consentendovi l’accesso alle autorità nazionali competenti, si ingerisca in modo particolarmente grave nei i diritti  fondamentali  al  rispetto  della  vita  privata  e  alla  protezione  dei  dati  di  carattere  personale.  Inoltre, il fatto che la conservazione ed il successivo utilizzo dei dati avvengano senza  che  l’abbonato  o  l’utente  registrato  ne  siano  informati  puo'  ingenerare  negli  interessati  la  sensazione che la loro vita privata sia oggetto di costante sorveglianza.

La Corte passa poi ad esaminare se un’ingerenza siffatta  nei diritti fondamentali in questione sia  giustificata.

Essa  constata che  la conservazione dei dati  imposta dalla direttiva  non è idonea ad arrecare  pregiudizio al contenuto essenziale dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla  protezione  dei  dati  di  carattere  personale.  Infatti,  la  direttiva  non  consente  di  prendere  conoscenza del contenuto delle comunicazioni elettroniche in quanto tale e prevede che i fornitori  di servizi o di reti debbano rispettare determinati principi di protezione e di sicurezza dei dati.

Inoltre, la conservazione dei dati  ai fini della loro eventuale trasmissione alle autorità nazionali  competenti  risponde effettivamente a un obiettivo di interesse generale, vale a dire la lotta  alla criminalità grave nonche', in definitiva, la pubblica sicurezza.

Tuttavia,  la  Corte  ritiene  che  il  legislatore  dell’Unione,  con  l’adozione  della  direttiva  sulla  conservazione  dei  dati,  abbia  ecceduto  i  limiti  imposti  dal  rispetto  del  principio  di  proporzionalita'.

A tale riguardo, la Corte osserva che, in considerazione, da un lato, dell’importante ruolo svolto  dalla protezione dei dati personali nei confronti del diritto fondamentale al rispetto della vita privata  e, dall’altro, della portata e della gravità dell’ingerenza  in  tale diritto che la direttiva comporta, il  potere discrezionale del legislatore dell’Unione risulta ridotto  e che occorre quindi procedere a un  controllo rigoroso.

Anche  se  la  conservazione  dei  dati  imposta  dalla  direttiva  puo'  essere  considerata  idonea  a  raggiungere  l’obiettivo perseguito dalla medesima,  l’ingerenza vasta e particolarmente grave di  tale direttiva nei diritti fondamentali in parola non è sufficientemente regolamentata in modo  da essere effettivamente limitata allo stretto necessario.

In  primo  luogo,  infatti,  la  direttiva  trova  applicazione  generalizzata  all’insieme  degli  individui,  dei  mezzi di comunicazione elettronica e dei dati relativi al traffico, senza che venga operata  alcuna  differenziazione, limitazione o eccezione in ragione dell’obiettivo della lotta contro i reati gravi.

In secondo luogo, la direttiva non prevede alcun criterio oggettivo che consenta  di garantire che le  autorita'  nazionali  competenti  abbiano  accesso  ai  dati  e  possano  utilizzarli  solamente  per prevenire, accertare e perseguire penalmente reati che possano essere considerati,  tenuto conto  della portata e della gravità dell’ingerenza  nei diritti fondamentali summenzionati, sufficientemente  gravi da giustificare una simile ingerenza. Al contrario, la direttiva si limita a fare generico rinvio ai  «reati  gravi»  definiti  da  ciascuno  Stato  membro  nella  propria  legislazione  nazionale.  Inoltre,  la  direttiva non stabilisce i presupposti materiali e procedurali che consentono alle autorità nazionali  competenti di avere accesso ai dati e di farne successivo uso. L’accesso ai dati, in particolare, non  è subordinato al previo controllo di un giudice o di un ente amministrativo indipendente.

In terzo luogo,  quanto alla durata della conservazione  dei dati, la direttiva impone  che essa  non  sia  inferiore a sei mesi, senza operare distinzioni tra le categorie di dati  a seconda  delle persone  interessate  o  dell’eventuale  utilita'  dei  dati  rispetto  all’obiettivo  perseguito.  Inoltre,  tale  durata  e'  compresa tra un minimo di sei ed un massimo di ventiquattro mesi, senza che la direttiva precisi i  criteri oggettivi in base ai quali  la  durata della conservazione deve essere determinata, in modo da garantire la sua limitazione allo stretto necessario.

La  Corte  constata  peraltro  che  la  direttiva  non  prevede  garanzie  sufficienti  ad  assicurare  una  protezione efficace  dei dati contro i  rischi di abusi  e contro qualsiasi accesso e utilizzo illeciti dei  dati.  Essa  rileva,  tra  l’altro,  che  la  direttiva  autorizza  i  fornitori  di  servizi  a  tenere  conto  di  considerazioni  economiche  in  sede  di  determinazione  del  livello  di  sicurezza  da  applicare  (in  www.curia.europa.eu particolare per quanto riguarda i costi di attuazione delle misure di sicurezza) e non garantisce la  distruzione irreversibile dei dati al termine della loro durata di conservazione.

La  Corte  censura,  infine,  il  fatto  che  la  direttiva  non  impone  che  i  dati  siano  conservati  sul  territorio dell’Unione.  La direttiva  non garantisce, quindi, il pieno controllo da parte di un’autorita'  indipendente  del  rispetto  delle  esigenze  di  protezione  e  di  sicurezza,  come  e'  invece  espressamente  richiesto dalla Carta. Orbene, un controllo siffatto, compiuto sulla base del diritto  dell’Unione,  costituisce  un  elemento  essenziale  del  rispetto  della  protezione  delle  persone  con  riferimento al trattamento dei dati personali.

IMPORTANTE:  Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia  della  quale  sono  investiti,  di  interpellare  la  Corte  in  merito  all’interpretazione  del  diritto  dell’Unione  o  alla  validita'  di  un  atto  dell’Unione.  La  Corte  non  risolve  la  controversia  nazionale.  Spetta  al  giudice  nazionale  risolvere  la  causa  conformemente  alla  decisione  della  Corte.  Tale  decisione  vincola  egualmente  gli  altri  giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis  (+352) 4303 2582 Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite»  (+32) 2 2964106

08.04.2014 Spataro
Curia


Triliardi di tabulati telefonici alla polizia
Stalking, ma anche estesi i tabulati acquisiti per le indagini
Data retention: tener traccia di tabulati telefonate, email, comunicazioni
Parlamento alle elezioni porta avanti un ddl sui reati su internet. Provider poliziotti, per legge
Il Garante ai gestori Tlc: cancellate le informazioni sulla navigazione in Internet



Segui le novità in materia di Tabulati su Civile.it via Telegram
oppure via email: (gratis Info privacy)





dallo store:
visita lo store








Dal 1999 il diritto di internet. I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl p.iva 04446030969 - diritti riservati - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - in 0.329