Interessante pronuncia del Garante.
Un operatore chiede di profilare le abitudine dei clienti senza darne consenso, in forza di un procedimento di anonimizzazione.
Il Garante riscontra che è disponibile, ma anche che è possibile risalire, dai dati anonimi, all'identificazione dei singoli ai quali sarebbe stato possibile inviare offerte su misura.
La nozione di anonimo, in questo senso, escluderebbe la possibilità di mandare informazioni ad un singolo, pur non sapendo chi sia.
D'altro canto la newsletter parla di possibile identificazione dei clienti. Sarebbe opportuno capire esattamente gli aspetti tecnici considerati.
E sarebbe interessante leggere il provvedimento, ma sembra che non siano più consultabili online.