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Diventare editori oggi nel 2012

pag.:81640 del: 2012-06-18 - Spataro - fonte: Beni culturali - Post successivo


Non e' piu' necessaria la denuncia in prefettura

Materia: Editoria

Abstract: Non e' piu' necessaria la denuncia in prefettura




I

In vari video racconto l'esperienza che seguii nei primi anni quando curai l'iscrizione di una ditta come editore.

Da allora e' passato tempo ed una importante riforma, che dimentico sempre di ricordare.

Ci ha pensato un lettore, Elisa Visconti, che ringrazio pubblicamente:

"Iscrizione presso la Prefettura

"A decorrere dal 2 settembre 2006 non è più obbligatoria l’'iscrizione nell’elenco degli editori presso la Prefettura competente per territorio.

"A seguito infatti dell’'entrata in vigore del DPR 3 maggio 2006 n. 252, che ha dato attuazione alla legge 15 aprile 2004 n. 106 sul deposito legale, è stata abrogata la normativa che stabiliva tale obbligo."

Sul deposito informatico di siti internet e documenti informatici ci sono state molte domande.

Le biblioteche deputate hanno implorato il non invio di supporti perche' non organizzate per riceverli.

Oggi alcune guide online espressamente dicono che il deposito e' su base volontaria (non obbligatorio).

Nel settore giuridico leggo oggi che il Ministero invita al deposito per posta o a mano recandosi alla biblioteca centrale giuridica presso la Cassazione, senza entrare nel merito dell'obbligatorieta' dei documenti informatici.

Viene linkata la guida ufficiale al ministero dei beni culturali che non dice nulla sui siti internet.

La legge parla, oggi, solo di prodotti editoriali:

Art. 4
(Soggetti obbligati)

.

  1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

    a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
    b) il tipografo, ove manchi l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione;
    c) il produttore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari realizzati nel territorio nazionale;
    d) il distributore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari distribuiti su licenza per il mercato italiano;
    e) l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere e) e f).

E' accertato che la nozione di prodotto editoriale si ha solo quando l'editore la chieda espressamente registrandosi al roc come periodico/giornale, editore. (direi quindi che si applicano le norme indicate dall'agcom in materia).

I moduli, in effetti, richiedono l'indicazione del codice isin - isbn.

 

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Link: http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp?id=
- Beni culturali




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Per vendere online bisogna conoscere poche semplici leggi, ma quando poi parli con un imprenditore le cose piu' semplici si complicano. Perche' ? Perche' non ha consulenti che gli semplificano il processo di vendita.

E qui vengo io.

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Grazie.

dott. Valentino Spataro



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