Quante persone raccolgono email su internet e poi mandano posta non autorizzata ?
Poche, per fortuna, ma quelle poche sono ben determinate a farlo lo stesso.
Ecco spiegato a beneficio di tutti cosa costa.
PRIMO CONTATTO
Una leggenda metropolitana afferma che per ottenere il consenso e' possibile scrivere a migliaia di persone offrendo un prodotto.
Questo e' falso. Un conto e' chiedere l'autorizzazione, un conto e' inviare subito la pubblicità.
Nella richiesta di autorizzazione, che non indica nulla di quanto si vuole reclamizzare, deve essere previsto che non seguiranno invii se non si risponde in modo positivo. Non e' possibile presumere una volontà dal silenzio.
Quindi l'unica email che si puo' mandare e' di presentazione: "Sono Rossi e faccio mattoni: e' interessato a ricevere una newsletter sulla mia attività ? Se non risponderà il suo nominativo sara' rimosso e non seguiranno invii. I dati comunicati non saranno ceduti a terzi."
Ogni altra comunicazione e' invece promozionale, in quanto anticipa la promozione al momento del consenso. Nella raccolta dei dati e del consenso inoltre bisogna spiegare per quali finalità verranno usati, ed essere in regola con tutte le altre indicazioni di legge.
I SOFTWARE
Ci e' stato detto che esiste un software che naviga sul web e raccoglie email. Tale software puo' essere comprato ma non usato per l'invio di pubblicità.
Su questo il Garante e' chiaro. Perche' non si puo' mandare email promozionale ? Perche' prima bisogna avere il consenso. Che non si puo' presumere
LE DECISIONI
Le decisioni del Garante sono univoche sul punto: la prima email non puo' essere promozionale. Leggiamo una delle tante decisioni del Garante:l'eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l'invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;" "RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ai sensi dell'art. 130 del Codice anche un'unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata che comprendeva un messaggio volto ad illustrare l'attività svolta dalla resistente) necessita comunque del preventivo consenso dell'interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che l'eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l'invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;"
L'ART. 130 Comunicazioni indesiderate
1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E’ vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
QUALI LE SANZIONI ?
Sono di due tipi: quelle amministrative, irrogate dal Garante, pari mediamente a 500 euro per ogni contestazione (per ogni email).
Poi quelle civili: l'interessato puo' rivolgersi al giudice di pace competente per territorio, e la condanna ulteriore alla precedente e' valutata dal giudice nei limiti della sua competenza, anche fino a 1750 euro secondo la giurisprudenza piu' famosa (giudice di Pace di Napoli, la n. 1110435/06), per ogni email, anche a titolo di danno esistenziale.
Si vedano le sentenze:
Spamming: nuova condanna da parte di un Giudice di Pace di Napoli
SPAM: Sentenza di un giudice di pace
- Cassazione 17 novembre 2004-15 febbraio 2005, n. 5728 spamming - trattamento dati personali - privacy
- TRIBUNALE DI UDINE spamming
DALLA NEWSLETTER DEL GARANTE di fine agosto 2007
"Nuovi interventi del Garante contro lo spamming
"Vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet e a due società che inviavano fax promozionali
"Nuovi interventi del Garante contro l'invio di e-mail e fax pubblicitari indesiderati. L'Autorità ha vietato l'uso illecito di dati personali a fini di marketing a tre società che operavano senza consenso dei destinatari. Nel primo caso il Garante [doc. web n. 1424068], in seguito alla segnalazione di un utente che lamentava la ricezione di e-mail pubblicitarie indesiderate, ha vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet che promuoveva libri. Chiamata a dar conto del proprio operato l'azienda dichiarava di utilizzare una mailing list per l'invio mensile di un messaggio "memo" relativo ai libri presentati sul sito e, ritenendolo lecito, inviava ai nuovi utenti, reperiti in rete, un messaggio pubblicitario, insieme alla richiesta del consenso.
"Nel vietare il trattamento dei dati il Garante ha ribadito non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto il consenso del destinatario, e che è necessario ottenerlo prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica. Negli altri due casi [doc. web nn. 1433939, 1433896], invece, i segnalanti lamentavano la ricezione di pubblicità indesiderata via fax da parte di aziende che promuovevano servizi. Di fronte all'Autorità, le società hanno dichiarato che i messaggi pubblicitari erano rivolti a soggetti economici presenti negli elenchi "categorici" (es. pagine gialle) e non a consumatori e, quindi, ritenevano di potersi avvalere di una disposizione di carattere generale del Codice della privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati, quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attività economiche. Tuttavia, secondo quanto affermato dai segnalanti, i dati personali erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari e utilizzabili quindi solo per comunicazioni interpersonali, non avendo fornito alcun consenso per il loro uso a fini di marketing. Né, dalla documentazione è risultato che sia stato richiesto un successivo consenso dei destinatari."
Fare i furbi non conviene. Le sanzioni sono tali da non essere convenienti nemmeno "per provarci".
Se poi ad essere destinatari di spam sono avvocati, allora e' proprio peggio che tirarsi la zappa sui piedi, come nel recente caso di spam per segnalare un albergo di xxx per i praticanti che ivi svolgeranno l'esame di avvocato.