"Varrà la pena, in primis, di rilevare che la citata «nota» del Ministero di Grazia e Giustizia nasce da un quesito specifico relativo all'applicabilità dell'art. 28 L. 3 febbraio 19G3 n. G9 ai c.d. «giornali telematici». Secondo tale disposizione per i periodici «di carattere tecnico, professionale o scientifico» il direttore responsabile può non essere un giornalista iscritto all'albo, bensì un non giornalista che a tal fine viene inserito in un «elenco speciale».
Il Ministero aveva già espresso un proprio parere su richiesta di un Ordine regionale dei giornalisti (del Lazio e del Molise) osservando che la disposizione in oggetto riguardava fattispecie derogatorie ben individuate nella quale non rientrava l'ipotesi prospettata. Rinviava comunque la questione al Consiglio nazionale dell ordine dei giornalisti.
Tale organismo condivideva la non applicabilità dell'art. 28 L. 69/63 ai «giornali telematici» ma anziché limitarsi a esprimere il parere negativo aggiunge che tali «giornali» sarebbero soggetti all'obbligo di registrazione e di direzione da parte di un giornalista iscritto all'albo.
Il Ministero di Grazia e Giustizia, nella sua «nota» citata dal Tribunale di Roma si guarda bene dal fare proprie tali conclusioni bensì si limita a esprimere che «a giudizio di questo Ufficio le argomentazioni addotte risultano pienamente conformi al dettato legislativo» e che « pertanto, in presenza delle vigenti disposizioni ordinamentali non sembra legittimo estendere il disposto di cui all'art. 28 alle fattispecie richieste».
Come si vede il Tribunale di Roma mette in bocca al Ministero di Grazia e Giustizia considerazioni che invece sono fatte dall'Ordine dei Giornalisti il cui interesse - di parte - nel riservare ai propri iscritti la direzione dei «giornali telematici» è fin troppo evidente e comunque privo di qualsiasi fondamento e peso giuridico. "
Questo il decreto del Tribunale di Roma sulla base del quesito posto dall'Ordine dei giornalisti, come meglio spiegato al link indicato
" Il Tribunale di Roma in un decreto del 6 novembre 1997 nelle sue premesse afferma testualmente: «Vista la nota del Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Ufficio VII - Prot. n. 7/38002/8094 del 26 ottobre 1995, da cui si evince che i cosiddetti "giornali telematici" (videotel, televideo, audiotel, ecc.) non rientrano nella previsione di cui all'art. 28 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 (che consente a coloro che non esercitano la professione di giornalista di essere iscritti nell'elenco speciale quali direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico) e, pertanto, oltre ad essere sottoposti all'obbligo della registrazione di cui alI'art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, devono essere diretti esclusivamente da un giornalista iscritto all'Albo (professionista o pubblicista)». "