Art. 82 Gestioni previdenziali
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. Gli importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS .
4. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da “secondo i seguenti criteri” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati”. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 35, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri." 5. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste Italiane S.p.A. verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all’INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.
TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Capo V INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
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