<% tmptitle="Finanziaria 2007 Art. 80 Misure di contenimento della spesa dagli enti territoriali" %>Articolo precedente - Articolo successivo

Art. 80 Misure di contenimento della spesa dagli enti territoriali



 1. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente delle provincia ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


 2. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 1, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale delle indennità di minore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.


 3. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l’indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


 4. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 1 e 2 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.
5. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate, in tutto o in parte, da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all’importo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città e autonomie locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione. Le società adeguano i propri statuti entro tre mesi dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
6. Le Regioni adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società.
7. Nell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) al comma 1, dopo le parole “consigli circoscrizionali” sono inserite le seguenti “dei soli comuni capoluogo di provincia”;

 b) al comma 2, dopo la parola “circoscrizionali” sono inserite le seguenti “limitatamente ai comuni capoluogo di provincia”.
8. Nel comma 3 dell’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “cinquemila” sono sostituite dalle seguenti “quindicimila”.

  TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
  Capo IV ENTI TERRITORIALI
indice