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Banca dati in materia di eredità e successioni

curata dal dott. Valentino Spataro e dall'avv. Renato Savoia





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Testamenti: distruggerne uno solo dopo averne fatti due, vale come revoca ?

2010-01-20 Post successivo - Stampa



La Cassazione si pronuncia.
Avv. Renato Savoia
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C

Così il codice civile, all'art. 684 (Distruzione del testamento olografo):

 

Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

 

Questo è l'articolo che è stato discusso nella vicenda che ha dato luogo alla sentenza sottoriportata.

 

Il passaggio fondamentale, fatto dalla Corte d'Appello e condiviso dalla Cassazione è questo:

 

1) il fatto materiale della distruzione di un solo esemplare non può spiegare alcuna efficacia relativamente all'altro esemplare rimasto intatto; 

 

2) non è lecito desumere dalla distruzione di uno degli esemplari una specie di distruzione virtuale degli altri

 

Renato Savoia

Testo integrale sul sito dell'avv. Savoia

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