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curata dal dott. Valentino Spataro;




Decreto ingiuntivo contro il condomino solo con il bilancio approvato

2012-06-12 Testo successivo



Non basta il preventivo per poter chiedere un decreto ingiuntivo: e' necessaria l'approvazione del bilancio: Cassazione II civile del 08/06/2004, n. 10826

Chi: Spataro Fonte: Cassazione
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Svolgimento del processo

Sulla base di tre motivi di censura ... ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 21 marzo 2002 con la quale il giudice di pace di ... ha rigettato l’opposizione dal ricorrente avanzata contro il decreto dello stesso giudice che gli ha ingiunto il pagamento, in favore del Condominio “.” di .o, della somma di L.. 450.000, oltre interessi e spese, per il mancato versamento di quote condominiali arretrate relative al periodo gennaio-ottobre 2001.


Resiste con controricorso l’intimato Condominio.


Il P.G., cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art. 375 c.p.c., ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.


Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente all’assunto del ricorrente di cui ai motivi d’impugnazione, il giudice di Pace, nel rigettare l’opposizione confermando l’opposto decreto ingiuntivo, si è, invero, correttamente uniformato alla consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 1789/93, n. 3425/2001, n. 4616/2001) secondo la quale “il ricorso da parte dell’amministratore del Condominio al procedimento monitorio ai sensi dell’art. 63 Disp. Att. Cod. civ. nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall’assemblea postula – avuto riguardo alla natura eccezionale della norma e del fatto che il decreto ingiuntivo presuppone l’esistenza di una prova scritta del credito proveniente dal debitore – la ricorrenza dell’approvazione del bilancio (preventivo o consuntivo) da parte dell’assemblea” (e nel caso di specie è incontestato che, come affermato nella qui gravata pronunzia, l’assemblea dei condomini ha in data 22 febbraio 2001 approvato il bilancio preventivo di spesa della gestione ordinaria relativa all’anno 2001 e il relativo stato di ripartizione”).


Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste interamente a carico del ricorrente.


P.Q.M.


La Corte, rigetta il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Condominio “...” di..., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 50,00 oltre ad euro 500,00 per onorari, con gli accessori di legge.


Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.


Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004

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2012-06-12 Fonte: Cassazione > > > > > > >





  
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