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Gentilissimi, ho ascoltato il commento dell'avv. Gallucci in merito alla sentenza n. 21401 del 21 maggio 2009 relativa al reato di cui all’art. 677 c.p. “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina". Io vivo in un vecchio stabile dove i condomini si rifiutano di pagare anche la quota ordinaria di condominio. Nel mio condominio l'amministratore si tutela convocando assemblee e interdicendo ove possibile l'accesso nelle zone pericolanti. Ma io condomino come mi tutelo dagli altri che ad ogni assemblea si rifiutano di approvare i lavori per mancanza di soldi? Si sono staccati massi dalla facciata e dal cornicione e sono caduti in strada: c'è una forte responsabilità penale, io vorrei fare i lavori e con me solo pochi condomini. Soprattutto, c'è necessità di mettere in sicurezza il palazzo, che è vecchissimo e costruito con pietre di tufo e che sta creando forti crepe internamente. C'è un'inerzia dell’assemblea nella deliberazione di lavori utili alla conservazione dello stabile condominiale e un danno evidente allo stabile. Vorrei sapere, quae la norma da impugnare per far smuovere i condomini e far rispondere l'amministratore e farlo agire anche contro l'assenso generale? Fonte: avv. Alessandro Gallucci Risposta > Assembleaamministratorecose comuni >
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