Banca dati in materia di condominio

curata dal dott. Valentino Spataro e dall'avv. Alessandro Gallucci

Banca dati: Presentazione - Abbonamenti

Assemblea condominiale e art. 1105 c.c.

2009-11-09 Testo successivo



Gentilissimi, ho ascoltato il commento dell'avv. Gallucci in merito alla sentenza n. 21401 del 21 maggio 2009 relativa al reato di cui all’art. 677 c.p. “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina".
Io vivo in un vecchio stabile dove i condomini si rifiutano di pagare anche la quota ordinaria di condominio.
Nel mio condominio l'amministratore si tutela convocando assemblee e interdicendo ove possibile l'accesso nelle zone pericolanti.
Ma io condomino come mi tutelo dagli altri che ad ogni assemblea si rifiutano di approvare i lavori per mancanza di soldi?
Si sono staccati massi dalla facciata e dal cornicione e sono caduti in strada: c'è una forte responsabilità penale, io vorrei fare i lavori e con me solo pochi condomini. Soprattutto, c'è necessità di mettere in sicurezza il palazzo, che è vecchissimo e costruito con pietre di tufo e che sta creando forti crepe internamente.
C'è un'inerzia dell’assemblea nella deliberazione di lavori utili alla conservazione dello stabile condominiale e un danno evidente allo stabile. Vorrei sapere, quae la norma da impugnare per far smuovere i condomini e far rispondere l'amministratore e farlo agire anche contro l'assenso generale?
Fonte: avv. Alessandro Gallucci
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I

Il problema dell'inerzia dell'assemblea è questione molto delicata soprattutto laddove, come nel caso esposto, l'inattività dell'assise può comportare problemi per la stabilità dell'edificio.

La soluzione, per il condomino che, differentemente dagli altri, vuole effettuare il lavori, è data dalla prima parte del terzo comma dell'art. 1105 c.c. che recita: "Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria".

Su questo punto rimandiamo alla lettura della sentenza 24 febbraio 2009 del Tribunale di Modena, presente nella banca dati: http://www.civile.it/condominio/visual.php?num=68178.

Per quanto riguarda lavori sull'edificio condominiale e responsabilità penale dell'amministratore si rinvia a: http://www.civile.it/condominio/visual.php?num=69100&categoria=Amministratore

2009-11-09 Fonte: avv. Alessandro Gallucci > >





  


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