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Banca dati in materia di eredità e successioni

curata dal dott. Valentino Spataro e dall'avv. Renato Savoia





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Testamento e rinuncia all'eredità

2012-04-05 Post successivo - Stampa



Nel caso che il marito in una coppia senza figli intenda fare testamento a favore della moglie per il lascito di un immobile da comprendersi nell'asse ereditario, e' possibile per quest'ultima rinunciare, al momento della morte del coniuge, all'eredita' rimasta?Grazie
Avv. Renato Savoia
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Certamente sì.  Ricordo che la rinuncia è disciplinata dagli articoli 519-527 del codice civile. In particolare vale al pena qui ricordare l'art. 519: "La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente." E' consigliabile che la rinuncia sia effettuata prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

avv. Renato Savoia, avvocato in Verona

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